Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo

temporale finché le nuove condizioni quadro in ambito di politica fiscale non si ripercuoteranno sui versamenti della perequazione delle risorse;

• per il calcolo del potenziale di risorse di un anno di riferimento si utilizzano i dati di diversi anni di calcolo dell’imposta. Dal momento in cui sono disponibili i primi dati secondo le nuove normative fiscali fino al momento in cui la perequazione delle risorse è effettuata integralmente secondo il nuovo sistema dovrà pertanto passare un po’ di tempo;

• il nuovo metodo di calcolo del potenziale di risorse implica una cesura strutturale, nel senso che i potenziali di risorse secondo il vecchio e il nuovo sistema non sono paragonabili tra loro. Di questa circostanza bisogna tenere conto al momento della determinazione del volume della compensazione. Inoltre, le riforme potrebbero modificare anche l’obiettivo della dotazione minima.

Qui di seguito viene illustrato in dettaglio come questi aspetti debbano essere considerati nel periodo transitorio.

Differimento temporale del cambiamento di sistema

I dati fiscali necessari al calcolo del potenziale di risorse si riferiscono ad anni di calcolo che, rispetto all’anno di riferimento corrispondente, risalgono da quattro a sei anni prima. Ne consegue che per determinare la perequazione delle risorse nei primi anni successivi all’entrata in vigore della LRI imprese III dovranno essere ancora utilizzati dati riguardanti le condizioni quadro attualmente in vigore in ambito di politica fiscale.

Di seguito è riportato il modello del calcolo del potenziale di risorse in funzione dell’elemento temporale. Nell’ipotesi che le nuove normative fiscali vengano attuate nei Cantoni a partire dal 2019,26 i dati della BIA confluiscono nel calcolo del potenziale di risorse dal 2019 nel modo seguente:

Figura 2: Calcolo del potenziale di risorse nel periodo transitorio

Anno di Basi imponibili

riferimento (BIA)

2019 2013, 2014, 2015 Periodo 2019–2022 (fase I): tutte le BIA utilizzate 2020 2014, 2015, 2016 provengono dal quadro giuridico previgente.

2021 2015, 2016, 2017

2022 2016, 2017, 2018

2023 2017, 2018, 2019 Periodo 2023–2025 (fase II): a partire dalla BIA 2024 2018, 2019, 2020 del 2019 decade la differenziazione tra società

tassate in via ordinaria e società con statuto specia-2025 2019, 2020, 2021 le. L’aggiornamento avviene secondo il PIL (vedi

sottocapitolo più sotto) e i fattori zeta vengono calcolati annualmente.

2026 2020, 2021, 2022 Periodo 2026–2029 (fase III): per la definizione

26 Inoltre si parte dal presupposto che dal 1° gennaio 2019 non esisterà più lo statuto fiscale cantonale. In questo modo si esclude una sovrapposizione delle norme fiscali attuali con quelle nuove.