Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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Inoltre, la LRI imprese III comporta probabilmente anche una cesura strutturale riguardo al cosiddetto obiettivo della dotazione minima. Secondo la Costituzione federale (art. 135 cpv. 2 lett. b Cost.), la perequazione delle risorse deve garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime. In altre parole, la compensazione deve permettere a ogni Cantone di finanziare i propri compiti centrali senza gravare eccessivamente sui propri cittadini. Quest’obiettivo è concretizzato nella LPFC: i versamenti di compensazione devono essere tali che un Cantone con uno sfruttamento fiscale medio del suo potenziale di risorse raggiunga almeno l’85 per cento della media svizzera del gettito fiscale standardizzato (GFS) per abitante. Il GFS medio per abitante corrisponde al gettito (cantonale) medio per abitante in tutta la Svizzera. Se il substrato fiscale rimane costante, è ipotizzabile che gli introiti fiscali diminuiscano a causa dell’attesa riduzione dell’imposta cantonale sull’utile. Di conseguenza l’obiettivo della dotazione minima definito nella LPFC diminuirebbe in termini nominali, ovvero l’85 per cento del GFS medio per abitante sarebbe solo sufficiente per finanziare una prestazione statale minore. In questo caso il valore percentuale di riferimento dovrebbe essere aumentato. Ex ante non è invece possibile prevedere se e in che misura sia necessario procedere a una rettifica dell’obiettivo legale della dotazione minima percentuale, in particolare perché non sono noti né la portata della riduzione dell’imposta sull’utile da parte dei Cantoni né lo sviluppo della base imponibile dell’imposta sull’utile.

Il Consiglio federale suggerisce pertanto di mantenere per ora invariato il valore di riferimento e di proporre solo ex post, nel quadro del rapporto sull’efficacia e in base a dati certi, l’eventuale adeguamento di tale valore, che ora ammonta all’85 per cento. Nel frattempo, per impedire casi di rigore nei Cantoni finanziariamente deboli, il Consiglio federale propone tuttavia di sostituire l’obiettivo dell’85 per cento con un valore di riferimento temporaneo per la perequazione delle risorse. Quale base per la determinazione di questo valore di riferimento servirà l’obiettivo della dotazione minima nell’anno di riferimento in cui sono utilizzati per l’ultima volta esclusivamente anni di calcolo relativi al vecchio regime fiscale. In concreto si tratta del quarto anno dopo l’entrata in vigore della LRI imprese III nei Cantoni. L’importo in franchi che rappresenta l’85 per cento del GFS medio per abitante in questo anno di riferimento dovrà essere applicato per un periodo di sette anni come obiettivo nominale temporaneo. In questi sette anni l’obiettivo della dotazione minima nella perequazione delle risorse non dovrà più essere definito quale percentuale della media svizzera dell’anno corrispondente, ma come importo in franchi. Questa disposizione sarà inserita temporaneamente nella LPFC. Per verificare il raggiungimento dell’obiettivo, per un Cantone finanziariamente debole si utilizzerà il GFS (ovvero le sue risorse determinanti) nel quarto anno dopo l’entrata in vigore della LRI imprese III e si addizioneranno i versamenti di compensazione nell’attuale anno di riferimento. La somma va poi confrontata con l’obiettivo nominale temporaneo.

Contributo complementare

Unitamente al valore di riferimento temporaneo è prevista l’introduzione di un cosiddetto contributo complementare da parte della Confederazione a favore dei Cantoni finanziariamente deboli. Questo contributo sarà alimentato da mezzi finanziari della Confederazione liberati con la compensazione dei casi di rigore. Dal 2016 il volume della compensazione dei casi di rigore diminuirà annualmente del cinque per cento. Se si cumulano i contributi ridotti fino al 2029 e si distribuiscono su