Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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2027 2021, 2022, 2023 del potenziale di risorse sono completamente dispo-
nibili dati risultanti dal nuovo quadro giuridico. 2028 2022, 2023, 2024 L’aggiornamento della dotazione avviene in via
2029 2023, 2024, 2025 ordinaria. I fattori zeta vengono ancora calcolati
annualmente.
2030 2024, 2025, 2026 Periodo dopo il 2030 (fase IV): l’intero calcolo
... (compresi i fattori zeta) avviene in via ordinaria.
Il differimento temporale dei dati fa in modo che solo nel settimo anno successivo all’attuazione della LRI imprese III, quindi nel 2025, nei Cantoni possano confluire nel calcolo della perequazione delle risorse esclusivamente dati risultanti dalle nuove condizioni quadro in materia di politica fiscale. Per quanto riguarda la disponibilità dei dati si possono distinguere quattro periodi:
La fase I prevede di mantenere il sistema attuale. Nel caso di passaggio al nuovo sistema, i fattori zeta dovrebbero essere stimati senza base affidabile già a contare dal primo anno; sarebbe quindi grande il pericolo di effettuare modifiche ingiustificate dei versamenti della perequazione delle risorse. D’altro canto, il mantenimento temporaneo del sistema vigente favorisce la continuità: le modifiche dei versamenti di compensazione a seguito dell’adeguamento del sistema vengono effettuate soltanto quattro anni dopo l’attuazione della riforma. Questo implica una garanzia riguardo allo stato patrimoniale e impedisce che singoli Cantoni vengano messi doppiamente sotto pressione sotto il profilo della politica finanziaria, sia mediante le misure di politica fiscale che a seguito dell’adeguamento dei versamenti della perequazione delle risorse.
La fase II rappresenta una fase transitoria per quanto riguarda la determinazione del potenziale di risorse. Si procede a un livellamento, poiché successivamente nel potenziale di risorse confluirà una base imponibile annua aggiuntiva risultante dal nuovo contesto fiscale.
Nella fase III sono disponibili dati completi sul potenziale di risorse risultanti dal nuovo sistema.
Per quanto riguarda i fattori zeta, sia la fase II che la fase III sono ancora incomplete. I fattori zeta devono essere stabiliti all’inizio di ogni quadriennio sulla base dei sei anni di calcolo del periodo precedente. Poiché nelle fasi II e III non sono ancora disponibili sei anni di calcolo, i fattori zeta verranno determinati utilizzando la media degli anni di calcolo disponibili. Di conseguenza, per il primo anno del nuovo regime fiscale (anno di calcolo 2019) sarà disponibile un solo valore. Negli anni successivi si determinerà poi ogni volta un valore medio. Questo modo di procedere porterà a un livellamento dei fattori zeta nel corso del tempo. Solo dal 2029 sarà possibile utilizzare sei anni di calcolo per il calcolo dei fattori zeta. Non è da escludere che nella fase iniziale i fattori zeta possano presentare importanti variazioni. Per questo motivo bisognerà eventualmente considerare la possibilità di fissare un limite inferiore o superiore, soluzione che tuttavia al momento attuale appare prematura. A tempo debito si dovrà esaminare questa eventualità nel quadro del rapporto sull’efficacia.
Nella fase IV vengono stabiliti i fattori zeta per un quadriennio sulla base della media del periodo precedente; in questa fase si conclude il passaggio al nuovo sistema.