Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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Considerare lo scioglimento delle riserve occulte nel potenziale di risorse

È previsto di ancorare nella LAID la prassi secondo cui al passaggio dall’imposizione privilegiata a quella ordinaria le riserve occulte sono sciolte senza incidenze fiscali per poi essere ammortizzate nel bilancio fiscale (cfr. n. 1.2.3.5 e

n. 2.2). Nel caso delle società che a seguito della soppressione dello statuto fiscale cantonale attivano tali riserve e successivamente le ammortizzano, si pone la questione della considerazione di tali riserve nel potenziale di risorse. Dal momento che lo statuto fiscale cantonale è applicato solo all’imposizione cantonale sugli utili, lo scioglimento e l’ammortamento di riserve occulte riguardano unicamente il livello cantonale. Di norma, per stabilire il potenziale di risorse è tuttavia determinante la base di calcolo secondo l’imposta federale diretta. Con l’approccio illustrato più sopra concernente l’adeguamento della perequazione delle risorse gli ammortamenti non sono pertanto considerati. Di conseguenza gli utili imponibili secondo l’imposta federale diretta risultano più elevati rispetto a quelli soggetti all’imposta cantonale.

Al riguardo occorre però considerare che – a causa dell’utilizzazione differita dei dati nella perequazione delle risorse – nei primi quattro anni del nuovo regime si applicheranno in ogni caso ancora i «precedenti fattori beta». Questo differimento permette di abbordare il problema perlomeno già all’inizio. Un eventuale adeguamento interesserebbe soltanto gli anni successivi al termine di ammortamento (10 anni).

Tuttavia, nel quadro della consultazione bisognerà esaminare unitamente ai Cantoni se continuare a considerare lo scioglimento e l’ammortamento di riserve occulte nel calcolo del potenziale di risorse rappresenti una soluzione fattibile e auspicabile.

Cesura strutturale nell’ambito del potenziale di risorse e dell’obiettivo della dotazione minima

La considerazione del primo anno di calcolo dopo l’attuazione della LRI imprese III crea una cesura strutturale, poiché, a seguito di una diversa ponderazione degli utili delle persone giuridiche, nel nuovo regime fiscale il livello del potenziale di risorse sarà probabilmente più basso rispetto a quello calcolato con il metodo attuale. La portata di questa cesura strutturale non può tuttavia essere quantificata previamente. Considerando tre anni di calcolo per ogni anno di riferimento, nella fase II è possibile livellare leggermente tale cesura strutturale. Ciononostante non è possibile adeguare, come finora, le dotazioni della perequazione verticale e orizzontale delle risorse semplicemente all’evoluzione del potenziale di risorse di tutti i Cantoni o a quello dei Cantoni finanziariamente forti. Un calo del potenziale di risorse dovuto alla cesura strutturale si ripercuoterebbe sull’aggiornamento della dotazione. Per evitare questo effetto, il Consiglio federale propone di adeguare la dotazione durante tre anni, ovvero nel quinto, sesto e settimo anno dopo l’introduzione della LRI imprese III nei Cantoni, in base all’evoluzione del prodotto interno lordo (PIL) nominale. Questa determinazione temporanea verrà integrata nella LPFC. Il PIL è un indicatore generalmente riconosciuto per la misurazione della creazione di valore da parte dell’economia nazionale. L’evoluzione del potenziale di risorse è pertanto − perlomeno a lungo termine − correlata in maniera relativamente stretta all’evoluzione del PIL.