Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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sette anni, risulta un volume di 180 milioni di franchi all’anno, che può essere ripartito nel quadro del contributo complementare. In questo modo è possibile sostenere in maniera mirata i Cantoni finanziariamente più deboli, che d’altronde traggono meno benefici dalle misure verticali di compensazione rispetto agli altri Cantoni. La ripartizione dei contributi complementari è effettuata in due tappe. Nella prima fase i mezzi finanziari vengono elargiti ai Cantoni che non raggiungono l’obiettivo temporaneo. Nella fase successiva ai Cantoni finanziariamente più deboli vengono assegnate in modo proporzionale le rimanenti risorse, ovvero la differenza tra i 180 milioni di franchi e l’importo versato nella prima fase. L’ordine di successione dei Cantoni classificati in base all’indice del GFS dopo il versamento dei contributi complementari non può essere modificato.
Secondo le simulazioni effettuate, l’importo di 180 milioni di franchi dovrebbe essere sufficiente per garantire ai Cantoni interessati il raggiungimento dell’obiettivo temporaneo della dotazione minima. Se, contro ogni aspettativa, la somma non dovesse bastare, i contributi complementari destinati ai Cantoni interessati verrebbero ridotti proporzionalmente, affinché il limite massimo di 180 milioni di franchi non sia superato. Tuttavia, una simile garanzia effettiva della dotazione minima è prevista solo per il citato periodo di sette anni. Successivamente alla verifica del raggiungimento dell’obiettivo della dotazione minima nel quadro del rapporto sull’efficacia e all’eventuale adeguamento della corrispondente disposizione nella LPFC bisognerà perseguire, come finora, l’obiettivo della dotazione minima espresso in percento della media svizzera. Il valore di riferimento temporaneo e il contributo complementare vengono pertanto a cadere. Dal 2030 il Parlamento stabilirà nuovamente ogni quattro anni il contributo di base della dotazione poggiandosi sui risultati del rapporto sull’efficacia.
Ad eccezione delle risorse federali liberate con la compensazione dei casi di rigore, l’attuale compensazione dei casi di rigore non è toccata dagli adeguamenti previsti dalla LRI imprese III.
1.2.5.5 Ulteriore modo di procedere
Considerato l’elevato grado di insicurezza, è opportuno stabilire ex ante principi e norme procedurali. Le soluzioni concrete vengono elaborate di volta in volta nel quadro del rapporto sull’efficacia. Nel terzo rapporto sull’efficacia (RE3), che comprende gli anni di riferimento 2016-2019, bisognerà ad esempio chiarire se e come dovranno essere fissati il limite minimo e quello massimo dei fattori zeta. Dato che il passaggio dal vecchio al nuovo sistema non avviene parallelamente al periodo di analisi quadriennale del rapporto sull’efficacia, occorre prevedere un periodo intermedio, che riguarderà il quarto rapporto sull’efficacia. Il Consiglio federale propone di estendere questo periodo a sei anni (anni di riferimento 2020-2025) per i seguenti tre motivi:
• in questo modo i periodi di analisi corrispondono alle singole fasi di transizione. Ciò permette di analizzare la fase corrispondente mediante i rapporti sull’efficacia e, se necessario, di proporre misure per la fase successiva. Applicando un periodo di quattro anni, il quarto rapporto (2020- 2023) non fornirebbe ancora sufficienti informazioni sul funzionamento del nuovo sistema;