Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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una parte, e altri titoli, dall’altra. I primi sono imponibili in ragione del 70 per cento, i secondi integralmente.
Questa distinzione scaturisce dal diverso trattamento fiscale dei proventi da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, da una parte, e altri titoli, dall’altra.
La partenza del contribuente nonché la liquidazione di una società di capitali o di una società cooperativa sono equiparate dal punto di vista fiscale all’alienazione.
Commento all’articolo 20a
Questo articolo può essere abrogato, poiché a seguito dell’introduzione dell’imposta sugli utili da capitale questi casi speciali concernenti il trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale (cambiamento di sistema) non sono più rilevanti.
Commento all’articolo 24 lettera k
D’ora in poi l’esenzione fiscale degli utili da capitale di natura privata è disciplinata nell’articolo sui proventi esenti, quindi nel posto corretto dal punto di vista della sistematica. Resta riservata l’imposta sugli utili da capitale conseguiti su titoli.
Commento agli articoli 28 capoverso 3, 31, 62 capoverso 3, 67, 205c capoverso 1 e 207c
D’ora in poi il riporto delle perdite non sarà più limitato a sette anni. In questo senso le perdite insorte negli esercizi precedenti il periodo fiscale possono essere dedotte a condizione che non abbiano potuto essere prese in considerazione per il calcolo del reddito imponibile o dell’utile netto imponibile di tali anni. Poiché prevede di livellare le entrate fiscali, l’avamprogetto prescrive che ogni anno è imponibile il 20 per cento dell’utile netto ante compensazione delle perdite.
Il riporto illimitato nel tempo delle perdite in caso di risanamento è preso in considerazione nella soppressione della limitazione temporale della durata di compensazione delle perdite. Pertanto le disposizioni di legge corrispondenti decadono. La compensazione delle perdite illimitata nel tempo si applica solamente alle perdite che possono essere ancora compensate secondo la procedura ordinaria in virtù del diritto previgente e a quelle insorte dopo l’entrata in vigore della novella.
Con l’introduzione della compensazione illimitata delle perdite è inoltre possibile stralciare gli articoli 28 capoverso 3 e 62 capoverso 3. La prima delle condizioni citate nei capoversi risulta già dal principio di determinazione mentre la seconda decade, poiché d’ora in poi le perdite possono essere compensate illimitatamente.
Commento all’articolo 32a
Se d’ora in poi gli utili da capitale saranno imponibili, va da sé che anche le perdite in capitale saranno deducibili. Si fa distinzione tra perdite su azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento deducibili in ragione del 70 per cento (categoria 1) e perdite su altri titoli che sono interamente deducibili (categoria 2). Le perdite della categoria 1 possono essere compensate esclusivamente con gli utili della categoria 1. In altre parole, le perdite derivanti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento possono essere compensate con gli utili provenienti dagli stessi titoli. Le perdite della categoria 2 possono invece essere compensate con gli utili e i redditi di entrambe le categorie. In questo modo, le perdite derivanti da altri titoli possono essere compensate con gli utili e i redditi