Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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l’attività aziendale a lungo termine30. A tal fine, secondo le spiegazioni di cui al numero 1.2.3.3. il capitale proprio imponibile deve essere scisso in due componenti, il capitale proprio di base e il capitale proprio a titolo di garanzia.

Ai fini del calcolo del capitale proprio di base, il valore fiscale dei singoli attivi è moltiplicato per gli indici di copertura del capitale proprio previsto per le singole voci di attivi. In tal modo per ogni categoria di attivi si ottiene un capitale proprio di base. La somma dei valori di questo capitale riferiti a tutte le categorie di attivi fornisce il capitale proprio di base determinante per la società in questione. Gli indici di copertura del capitale proprio tengono conto dei differenti rischi connessi ai singoli attivi prevedendo per le categorie di attivi esposte a un alto rischio indici di copertura più elevati rispetto alle categorie di attivi esposte a un basso rischio. Il rinvio all’articolo 52 garantisce, da un lato, che la deduzione dell’interesse figurativo non venga concesso alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi situati all’estero e, dall’altro lato, che gli stabilimenti d’impresa di società estere possono chiedere la deduzione dell’interesse figurativo. Il rinvio all’articolo 61a esclude la deduzione dell’interesse figurativo sul valore aggiunto dichiarato (goodwill). Gli indici di copertura per le varie categorie di attivi saranno stabiliti in dettaglio in una circolare.

Il capitale proprio imponibile che supera il capitale proprio di base calcolato in questo modo è considerato capitale proprio a titolo di garanzia. Su questo capitale viene concessa la deduzione dell’interesse figurativo del capitale proprio.

Questa limitazione al capitale proprio a titolo di garanzia si basa sull’idea che una parità di trattamento fiscale del capitale proprio e del capitale di terzi si impone soltanto se nella struttura del capitale delle imprese il capitale proprio e il capitale di terzi costituiscono effettivamente fonti di finanziamento sostitutive. Sul capitale proprio di base indispensabile per l’attività aziendale non viene dunque concessa la deduzione dell’interesse figurativo.

Il calcolo per la deduzione dell’interesse figurativo è illustrato nella seguente tabella, in cui sono indicati i valori degli attivi di una società. Ai singoli attivi viene attribuita una quota del capitale proprio di base (ad es. 40 % sui crediti da forniture e prestazioni, 100 % sulle partecipazioni). Quest’ultima, differenziata in funzione della categoria di attivi, riflette, da un lato, il rischio connesso con la singola voce degli attivi e quindi è tanto più alta quanto più alto è il rischio a cui è esposta una singola categoria di attivi. Dall’altro lato, la quota del capitale proprio di base deve essere giustificata sotto il profilo della sistematica fiscale in modo che le voci degli attivi non necessari all’attività aziendale o i cui proventi sono già sgravati dalla deduzione per partecipazioni possano essere considerate al 100 per cento quote di capitale proprio. Moltiplicando questa quota di capitale proprio di base per il valore delle voci degli attivi risulta per ogni attivo un capitale proprio di base in franchi. Se si somma il capitale proprio di base di tutte le voci degli attivi si ottiene il capitale proprio di base della società (A). Il capitale proprio a titolo di garanzia della società (C) è dato dalla differenza tra il capitale proprio (B) e il capitale proprio di base della società (A). La deduzione dell’interesse figurativo del capitale proprio ai fini dell’imposta sull’utile al netto degli interessi sul capitale proprio superiore alla

30 Il capitale proprio necessario all’attività aziendale a lungo termine corrisponde all’importo del capitale proprio in cui mancato raggiungimento – qualora nel singolo caso non fosse raggiunto in modo duraturo a seguito dei rischi legati agli attivi della società – comporterebbe per quest’ultima l’impossibilità di continuare la propria attività nei limiti operativi consentiti fino a quel momento.