Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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imponibili da sostanza mobiliare. Se risultano perdite da entrambe le categorie, vengono compensate prima quelle provenienti dalla categoria 1. Se vi sono eccedenze di perdite, queste possono essere riportate e nei periodi fiscali successivi compensate nuovamente con i relativi utili e redditi.

Commento all’articolo 58 capoverso 1 lettera c secondo periodo

Il trasferimento all’estero della sede, dell’amministrazione di un’impresa o di uno stabilimento d’impresa è d’ora in poi disciplinato all’articolo 61a. Questa precisazione non è pertanto necessaria e può essere soppressa.

Commento all’articolo 58a

Il capoverso 1 sancisce il principio secondo il quale il risultato da partecipazioni non è preso in considerazione nel calcolo dell’utile imponibile.

Il capoverso 2 disciplina il calcolo del risultato da partecipazioni. Rientrano nel ricavo lordo da partecipazioni anche gli utili da capitale e gli utili derivanti da rivalutazioni su partecipazioni, nonché i ricavi da diritti di opzione. Dal ricavo lordo da partecipazioni sono dedotte le perdite di capitale, gli ammortamenti e gli accantonamenti su partecipazioni e le rettifiche di valore. La LIFD non differenzia fra accantonamenti e rettifiche di valore. Pertanto anche le rettifiche di valore sono computate all’utile netto imponibile nella misura in cui non sono più giustificate (art. 63 cpv. 2 LIFD). Per il calcolo dell’utile imponibile tale risultato da partecipazioni è dedotto dall’utile netto dichiarato (saldo del conto economico). Se il risultato da partecipazioni è negativo, per il calcolo dell’utile netto imponibile l’utile netto dichiarato è aumentato di questo importo. Secondo la proposta i costi di finanziamento sono presi integralmente in considerazione nella tassazione e non sono più ripartiti proporzionalmente sui proventi da partecipazioni come finora. D’ora in poi anche i costi amministrativi per le partecipazioni non dovranno più essere caricati sul risultato delle medesime. Di conseguenza per i proventi da partecipazioni decade ogni imposizione residua.

Il capoverso 3 stabilisce che alle banche non si applica l’esenzione degli utili da capitale se si tratta di partecipazioni al patrimonio circolante (stock commerciale).

Il capoverso 4 statuisce che gli oneri giustificati dall’uso commerciale della società di capitale o della società cooperativa che li versa non sono considerati proventi derivanti da partecipazioni presso la società che li riceve. Con questa disposizione è mantenuta la regolamentazione dell’attuale articolo 70 capoverso 2 lettera b LIFD. Conformemente a quest’ultima i proventi legati ai canoni e i proventi da mutui delle società di gruppo non costituiscono ricavo da partecipazioni bensì utile imponile.

Commento all’articolo 59 capoverso 1 lettera e, capoversi 1bis e 1ter

Con la nuova lettera e nell’articolo 59 viene esteso l’elenco delle deduzioni per gli oneri giustificati dall’uso commerciale, che comprende ora anche l’interesse figurativo del capitale proprio. L’interesse figurativo non è però ammesso per l’intero capitale proprio imponibile, ma soltanto per il capitale proprio a titolo di garanzia. Si tratta di quella parte del capitale proprio che supera il capitale proprio necessario per