Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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caso di trasformazione ci si basa sul capitale proprio fiscalmente determinante disponibile al momento del trasferimento.

Commento all’articolo 20 capoverso 1 lettere b (abrogata) e c e capoversi 1bis, 2, 3 4 e 5

Capoverso 1 lettera b: a seguito dell’introduzione dell’imposta sugli utili da capitale d’ora in poi saranno tassati tutti gli utili da capitale conseguiti su titoli. Una regolamentazione speciale per le obbligazioni preponderantemente a interesse unico diventa quindi obsoleta.

Capoverso 1 lettera c: con l’introduzione dell’imposta sugli utili da capitale vengono abolite le regolamentazioni speciali relative alle azioni gratuite ecc. È comunque garantita l’imposizione al momento della vendita delle azioni.

Capoverso 1bis: abrogato.

Capoverso 2: questo capoverso sostituisce l’attuale capoverso 1bis. La quota minima di partecipazione viene abolita e l’entità dello sgravio viene ridotta al 30 per cento.

Capoverso 3: per analogia all’articolo 18a capoverso 3 in linea di principio l’imposizione degli utili da capitale in caso di successione è differita sino al momento della loro realizzazione. Questo principio si applica anche alla divisione ereditaria quando la partecipazione a una società di capitali o a una società cooperativa non è ripartita fra tutti gli eredi, purché gli eredi che riprendono tale partecipazione assumano i costi d’investimento sostenuti fino a quel momento dal testatore e presentino la relativa domanda.

Capoverso 4: con l’introduzione dell’imposta sugli utili da capitale conseguiti su titoli d’ora in poi in caso di rimborso del capitale azionario o sociale non si applicherà più il principio del valore nominale bensì quello dei costi d’investimento. Se il rimborso supera i costi d’investimento, si realizza quindi un utile in capitale di natura privata ed imponibile.

Capoverso 5: ora anche in questa disposizione si precisa che il rimborso degli apporti di capitale è esente da imposta soltanto se questi ultimi sono esposti separatamente nel bilancio commerciale. Pure in questo caso si applica il principio dei costi d’investimento. Quindi, se il rimborso degli apporti di capitale supera i costi d’investimento, si realizza un utile da capitale di natura privata ed imponibile. Questo capoverso sostituisce l’attuale capoverso 3.

Commento all’articolo 20 capoverso 1 lettere g e h

D’ora in poi gli utili da capitale conseguiti su titoli sottostanno all’imposta sul reddito. Sono considerati titoli ai sensi del presente avamprogetto anche i diritti non incorporati in un titolo ma aventi la medesima funzione (diritti valori). Fanno pertanto parte dei titoli, in primo luogo, le cartevalori ai sensi del diritto civile, che incorporano o l’insieme dei diritti societari (ad es. azioni, quote in società cooperative) o unicamente i diritti patrimoniali di partecipazione (ad es. buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote in investimenti collettivi di capitale) e, in secondo luogo, i diritti di credito (obbligazioni). Di conseguenza, i titoli comprendono anche i diritti societari e i diritti di credito che figurano soltanto nella contabilità. Infine vanno annoverati fra i titoli anche i future e i derivati, il cui prezzo dipende da un determinato valore di base (azioni, obbligazioni, valute, metalli preziosi, materie prime, indici ecc.). Fanno parte degli strumenti finanziari derivati in particolare le opzioni e gli swap. In questo articolo si fa distinzione tra azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, da