Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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1.6 Altri progetti di riforma fiscale rilevanti per la piazza imprenditoriale svizzera
1.6.1 Riforma dell’imposta preventiva
L’imposta preventiva dà un contributo sostanziale alle entrate della Confederazione ed esplica una funzione di garanzia per le imposte sul reddito e sulla sostanza. Tuttavia, l’attuale struttura dell’imposta presenta svantaggi. I gruppi svizzeri evitano l’imposta, provvedendo ai loro finanziamenti spesso tramite società estere. Di conseguenza, da un lato, per le imprese derivano costi per la gestione delle strutture estere e, dall’altro, in parte non viene raggiunto l’obiettivo di garanzia dell’imposta preventiva.
A determinate condizioni, un passaggio completo o parziale dell’imposta preventiva dal principio vigente del debitore a quello dell’agente pagatore consente di superare questi problemi. Con la decisione del 2 luglio 2014 il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFF, con il coinvolgimento del gruppo di esperti per l’ulteriore sviluppo della strategia in materia di mercati finanziari, di elaborare entro la fine del 2014 un progetto riguardante la revisione dell’imposta preventiva da porre in consultazione connotato dai seguenti indirizzi principali:
• Passaggio dal principio del debitore a quello dell’agente pagatore in ambito di imposta preventiva: gli investitori esteri attualmente non acquistano obbligazioni da debitori svizzeri, poiché non possono chiedere il rimborso totale dell’imposta preventiva connessa e/o lo possono fare solo con un onere amministrativo. Pertanto, le imprese svizzere più grandi rinunciano quasi senza eccezioni ad emettere obbligazioni in Svizzera. Il passaggio parziale o completo al principio dell’agente pagatore eliminerebbe questo falso incentivo e contribuirebbe in modo decisivo a sviluppare un mercato svizzero dei capitali competitivo.
Il principio dell’agente pagatore consente di riscuotere l’imposta in funzione della persona dell’investitore (persona fisica o giuridica, domicilio in Svizzera o all’estero) e dei proventi (dividendi, interessi). L’imposta può pertanto essere riscossa in maniera più differenziata rispetto al sistema attuale in cui deve essere interamente riscossa in tutti i casi dal debitore della prestazione – questo vale ad esempio anche per le casse pensioni, che non hanno necessità di garanzia.
A differenza del principio del debitore, secondo il principio dell’agente pagatore un’imposta può colpire, oltre ai redditi provenienti da debitori svizzeri, anche quelli provenienti da debitori esteri purché il reddito imponibile sia versato all’investitore da un agente pagatore svizzero. In questo modo si raggiunge una congruenza con l’imposta sul reddito e sulla sostanza.
• L’unica eccezione del passaggio al principio dell’agente pagatore potrebbe essere rappresentata dai redditi da partecipazioni svizzere per i quali potrebbe essere mantenuto il principio del debitore: per essere presenti sul mercato obbligazionario svizzero non è obbligatoriamente necessario assoggettare i redditi da partecipazioni conseguiti in Svizzera al principio dell’agente pagatore. Se si rinunciasse a ciò, da un lato, le imprese della piazza produttiva non sarebbero gravate da obblighi supplementari con-