Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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nessi al principio dell’agente pagatore e, dall’altro, si potrebbe ridurre il rischio finanziario della riforma per il fisco.

• La riscossione delle imposte nel contesto nazionale si limita ai redditi a cui hanno economicamente diritto le persone fisiche. Secondo il principio dell’agente pagatore, la riscossione delle imposte nel contesto nazionale si limita alle persone fisiche aventi economicamente diritto per le quali l’imposta deve effettivamente svolgere la funzione di garanzia. Grazie alle norme del «know your customer» («conosci il cliente»), applicate conformemente alla normativa sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, gli agenti pagatori svizzeri sono parzialmente in grado di individuare tali situazioni all’interno di strutture come le società di domicilio, i trust e i mantelli assicurativi, come avviene già oggi per le imposte liberatorie alla fonte nei confronti dell’Austria e della Gran Bretagna e successivamente nell’ambito dello scambio automatico di informazioni a livello internazionale.

• Coordinamento del passaggio dal principio del debitore a quello dell’agente pagatore con l’introduzione programmata dello scambio automatico di informazioni a livello internazionale: in linea di massima i conti e i depositi presso banche estere non rientrano nell’ambito di applicazione del concetto dell’agente pagatore dell’imposta preventiva. Uno svantaggio basilare del cambio di sistema consiste pertanto nel fatto che le persone domiciliate in Svizzera siano incentivate a spostare i loro valori patrimoniali in una banca estera. Questo problema è notevolmente ridimensionato con l’introduzione avviata dello scambio automatico di informazioni a livello internazionale, poiché a causa della reciprocità il fisco svizzero riceve comunicazioni su depositi di cittadini svizzeri all’estero e quindi può garantire la corretta imposizione. Ciò disincentiva notevolmente l’elusione fiscale attraverso conti presso banche e agenti pagatori esteri. L’attuazione del passaggio dal principio del debitore a quello dell’agente pagatore deve pertanto essere armonizzato con l’attuazione dello scambio automatico di informazioni a livello internazionale. Per quanto concerne il segreto bancario in Svizzera, tra l’altro, questa norma non cambia nulla. Il fisco svizzero, come finora, non ha accesso alle informazioni sui conti detenuti in Svizzera da cittadini elvetici.

• Esclusione temporanea delle obbligazioni bail-in dall’imposta preventiva fino all’entrata in vigore della revisione: il ruolo futuro delle obbligazioni bail-in per la regolamentazione Too big to fail è un ulteriore incentivo fondamentale per la riforma. Solo se queste sono emesse in Svizzera, possono svolgere un ruolo nella liquidazione di una grande banca svizzera. Affinché questo principio possa essere realizzato nei tempi previsti, nell’ambito del progetto dovrebbe essere prevista un’esclusione temporanea dall’imposta preventiva quale regolamentazione transitoria per le obbligazioni bail-in che dovrebbe durare fino all’entrata in vigore della riforma qui discussa.

I diversi elementi della riforma causano in parte un minor gettito, poiché l’imposta preventiva è limitata a fonti nazionali e in parte generano un gettito maggiore. Quest’ultimo deriva dal dispositivo di garanzia più mirato