Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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del principio dell’agente pagatore connesso agli accordi internazionali di reciprocità sullo scambio automatico delle informazioni e dall’uso effettivo delle informazioni ricevute da parte delle autorità fiscali svizzere. Il maggior gettito può sorgere nell’ambito dell’imposta preventiva stessa o delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Con una crescente onestà fiscale, complessivamente la riforma dovrebbe generare un maggior gettito, anche se alla luce dell’incertezza sull’attuale entità della sottrazione d’imposta dei cittadini svizzeri è difficile stimarne in modo affidabile le ripercussioni finanziarie.
1.6.2 Iniziativa parlamentare 09.503 «Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro», depositata dal Gruppo liberale-radicale
Nell’ambito di una prima tappa dell’attuazione dell’iniziativa parlamentare 09.503 «Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro», depositata dal Gruppo liberale-radicale, il Parlamento ha preparato un progetto di legge che intende abolire la tassa di emissione. Anche il Consiglio federale ha fondamentalmente espresso parere favorevole riguardo alla soppressione della tassa di emissione, intendendo tuttavia integrarla nella LRI imprese III. Dopo che il Consiglio nazionale ha deciso la soppressione della tassa di emissione, il Consiglio degli Stati, in qualità di seconda Camera, ha sospeso l’affare alla luce dell’incombente LRI imprese III. In linea con la strategia a suo tempo approvata, il Consiglio federale inserisce ora la soppressione della tassa di emissione nel presente progetto posto in consultazione.
2 Commento alle singole disposizioni dell’avamprogetto
2.1 Commento alle modifiche della legge federale sull’imposta federale diretta Commento all’articolo 16 capoverso 3
Questo capoverso viene abrogato. L’esenzione generale degli utili in capitale di natura privata sarà d’ora in poi disciplinata nell’articolo 24 lettera k LIFD.
Commento all’articolo 18b capoverso 1
L’imposizione viene aumentata al 70 percento. Con questo aumento si tiene conto del fatto che negli ultimi anni l’onere dell’imposta sull’utile è tendenzialmente sceso. Inoltre, per l’applicazione dell’imposizione parziale non è più necessaria una quota di partecipazione del 10 per cento al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. Di conseguenza, l’imposizione parziale è applicabile anche alle partecipazioni diffuse e ai buoni di godimento. In questo modo si tiene conto della giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui la quota di partecipazioni minima è contraria alla Costituzione.
Commento all’articolo 19 capoverso 2
L’introduzione dell’imposta sugli utili da capitale impone la determinazione dei costi d’investimento dei diritti di partecipazione o dei diritti societari. A tal fine, in