Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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Commento all’articolo 1 capoverso 1 lettera a e agli articoli 5–12

Tutte queste disposizioni di legge si riferiscono alla tassa d’emissione su azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e su quote sociali di società cooperative in relazione all’oggetto della tassa, alla nascita del credito fiscale, all’aliquota e al calcolo della tasse, all’obbligo fiscale, all’esigibilità del credito fiscale nonché alla dilazione e al condono. In caso di soppressione della tassa d’emissione sul capitale proprio, queste disposizioni possono essere abrogate.

Commento all’articolo 14 capoverso 1 lettera j

L’esenzione diretta degli utili da capitale su partecipazioni rende superflua una disposizione sulla sostituzione di partecipazioni e impone l’abrogazione dell’articolo 64 capoverso 1bis LIFD. Di conseguenza decade pure l’eccezione prevista in caso di sostituzione di partecipazioni e riguardante la tassa di negoziazione.

Commento agli articoli 28 capoverso 1, 29, 30 capoverso 1 e 34 capoverso 2

Queste modifiche riguardano unicamente i rinvii agli articoli 7 e 11, che verranno soppressi.

Commento all’articolo 36

L’articolo 36 disciplina l’obbligo di terzi di fornire informazioni in relazione alla tassa d’emissione in caso di costituzione o aumento di capitale di una società. Con la soppressione della tassa d’emissione sul capitale proprio, questo articolo diviene obsoleto e può quindi essere abrogato.

2.5 Commento alle modifiche della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)

Commento all’articolo 3

Cpv. 3

Con la soppressione degli statuti fiscali cantonali decade il requisito di cui al capoverso 3 secondo il quale, nel calcolo del potenziale di risorse, per gli utili occorre tener conto dell’imposizione ridotta delle rispettive società. Questa disposizione è sostituita con una formulazione secondo cui nel calcolo del potenziale di risorse bisogna considerare il diverso sfruttamento fiscale dell’utile delle persone giuridiche rispetto al reddito delle persone fisiche. Poiché fiscalmente gli utili vengono sfruttati meno rispetto al reddito, nel potenziale di risorse un franco di utile non deve essere ponderato nella stessa misura di un franco di reddito. Per gli utili il fattore di ponderazione è calcolato dal rapporto tra lo sfruttamento fiscale dell’utile delle persone giuridiche e lo sfruttamento del reddito e della sostanza delle persone fisiche. Lo sfruttamento fiscale relativo, stabilito in questo modo, rappresenta il fattore zeta. Nel caso degli utili si distinguono gli utili tassati in via ordinaria e quelli tassati in maniera privilegiata (utili compresi nel box). I fattori zeta di ciascuna di queste due categorie sono calcolati separatamente. Questi fattori sono determinati di volta in volta per quattro anni. I valori corrispondono alla media dei valori zeta utilizzati negli anni di calcolo fiscale del quadriennio precedente. Nel nuovo regime fiscale, per i primi anni si utilizza la media dei fattori zeta disponibili. Questo metodo di