Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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calcolo verrà fissato a livello di ordinanza solo in un secondo momento. Nella LPFC sarà disciplinato unicamente il trattamento diverso dei ricavi dentro e fuori il licence box.

La ponderazione ridotta degli utili delle persone fisiche non costituisce un elemento completamente nuovo, dato che anche nella normativa vigente gli utili sono stati complessivamente ponderati in misura minore. Infatti, mediante i fattori beta, gli utili realizzati all’estero dalle società con statuto fiscale speciale sono confluiti nel potenziale di risorse con ponderazione ridotta, mentre gli utili realizzati in Svizzera da queste stesse società nonché gli utili delle società tassate in via ordinaria sono stati considerati nel potenziale di risorse con la stessa ponderazione dei redditi delle persone fisiche.

Commento all’articolo 23a

Cpv. 1

Per il periodo dal secondo al settimo anno dopo l’attuazione della LRI imprese III nei Cantoni, nella determinazione dei contributi di base destinati alla perequazione delle risorse occorrerà derogare al ritmo quadriennale, poiché in questo periodo avviene il passaggio dal vecchio al nuovo regime fiscale del meccanismo della perequazione delle risorse. Per questo motivo non si ritiene opportuno attenersi al ritmo quadriennale adottato finora. Affinché durante questo periodo di sei anni abbia comunque una possibilità di manovra, il Parlamento dovrà determinare di volta in volta separatamente i contributi di base alla perequazione delle risorse per il secondo e il terzo anno e per il periodo dal quarto al settimo anno dopo l’attuazione della LRI imprese III nei Cantoni. Per il secondo e il terzo anno questi contributi sono determinati sulla base dei risultati del rapporto sull’efficacia del periodo di analisi 2016–2019.

Cpv. 2

Per il periodo dal quarto al settimo anno (cfr. cpv. 1) i contributi di base non sono stabiliti in funzione di un vero e proprio rapporto sull’efficacia, bensì sulla base di un rapporto supplementare che si limita a trattare le ripercussioni dell’introduzione della LRI imprese III sulla perequazione delle risorse (cfr. n. 1.2.5.4). Sulla base di questo rapporto il Parlamento può eseguire eventuali adeguamenti alla perequazione delle risorse.

Cpv. 3

Il fatto che un anno di riferimento si basi su tre anni di calcolo ha come conseguenza che durante una fase transitoria, in un anno di riferimento confluiscono gli anni di calcolo sia del vecchio che del nuovo regime fiscale. Poiché negli anni di calcolo precedenti e successivi all’introduzione della LRI imprese III il potenziale di risorse è stabilito secondo regole diverse, è inevitabile che si verifichi una cesura strutturale. Presumibilmente il potenziale di risorse del nuovo regime fiscale risulterà un po’ più basso rispetto a quello del sistema attuale. Ne consegue che nella fase transitoria i contributi di base non potranno più essere adeguati all’evoluzione del potenziale di risorse di tutti i Cantoni (per il contributo di base della Confederazione) e all’evoluzione del potenziale di risorse dei Cantoni finanziariamente forti (per il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti). Negli anni in questione, i contributi di base dovranno essere invece adeguati al tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale. A partire dall’ottavo anno (secondo anno di riferimento che