Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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base destinati alla compensazione degli oneri nel periodo dal secondo al settimo anno dopo l’attuazione della LRI imprese III nei Cantoni sono determinati dal Parlamento mediante decreto federale. A seguito della LRI imprese III la compensazione degli oneri resta invece invariata a livello materiale.
Cpv. 7
Nel corso del periodo di sei anni i mezzi finanziari destinati alla compensazione degli oneri sono adeguati al rincaro.
Cpv. 8
Per il periodo dal secondo al settimo anno dopo l’attuazione della LRI imprese III nei Cantoni, il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sull’esecuzione e sull’efficacia (quarto rapporto sull’efficacia). Nell’elaborazione di questo rapporto si deroga quindi per una sola volta al ritmo quadriennale.
3 Ripercussioni
3.1 Scenario di riferimento
Una riforma viene confrontata normalmente con lo status quo, in modo che lo status quo costituisce lo scenario di riferimento al quale la riforma deve essere commisurata per quanto riguarda le sue ripercussioni. Questo modo di procedere risulta opportuno se, oltre alle condizioni quadro giuridiche (diritto vigente), rimangono stabili anche le condizioni quadro effettive, cosicché anche i dati necessari alla stima delle ripercussioni finanziarie ed economiche restano stabili nel tempo, ovvero seguono la tendenza di crescita.
3.1.1 Condizioni quadro giuridiche stabili producono condizioni quadro effettive instabili
Attualmente questi presupposti non sono tuttavia adempiuti in ambito di imposizione delle imprese. Se le condizioni quadro giuridiche rimangono immutate, ci si deve aspettare che l’erosione del consenso internazionale nei confronti di diversi regimi fiscali svizzeri (cfr. n. 1.1.1) provochi cambiamenti drastici delle condizioni quadro effettive. Di conseguenza lo scenario di riferimento dovrebbe essere determinato in modo tale che si scosti dalle procedure abituali.
Il fatto di riferirsi al diritto vigente nonostante il consenso internazionale nei suoi confronti sia in calo, pregiudica la certezza del diritto e della pianificazione per le società insediate in Svizzera di gruppi attivi a livello internazionale, certezza che con riferimento alla competitività fiscale e all’entità dell’onere fiscale riveste un’importanza centrale per queste società.
Nel contesto in rassegna i concetti di certezza del diritto e della pianificazione vengono intesi come segue:
• certezza del diritto significa che l’impresa è informata in anticipo sulle conse-
guenze fiscali derivanti da una determinata transazione;
• certezza della pianificazione significa che l’impresa può contare sul fatto che a
breve termine la normativa fiscale rimanga invariata e, segnatamente, che non siano possibili modifiche con effetto retroattivo.