Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 95Fedlex · Rapporto esplicativo
si basa unicamente sugli anni di calcolo del nuovo regime fiscale) i contributi di base potranno essere nuovamente adeguati all’evoluzione del potenziale di risorse.
Cpv. 4
La LRI imprese III si ripercuote presumibilmente pure sul cosiddetto obiettivo della dotazione minima. Secondo l’articolo 6 capoverso 3, le risorse proprie determinanti di ogni Cantone devono mirare a raggiungere, per abitante, almeno l’85 per cento della media svizzera. Le risorse proprie determinanti di un Cantone (il cosiddetto gettito fiscale standardizzato, GFS, per abitante) corrispondono ai mezzi finanziari di cui dispone un Cantone, per abitante, in caso di sfruttamento fiscale medio del suo potenziale di risorse. La media svizzera, alla quale si riferisce l’obietto dell’85 per cento, corrisponde quindi alle entrate fiscali di tutti i Cantoni e Comuni (compresa la quota dei Cantoni all’imposta federale diretta) per abitante. A seguito dell’attesa riduzione delle aliquote dell’imposta cantonale sull’utile è possibile che questa media subisca un calo. In tal caso il valore di riferimento dell’85 per cento consentirebbe di finanziare solo una prestazione di base minore dello Stato e inoltre sarebbe necessario adeguare l’obiettivo della dotazione minima. Questo aspetto dovrà essere esaminato ex post nel quadro del quinto rapporto sull’efficacia.
Nel frattempo occorre stabilire un valore di riferimento alternativo da raggiungere con la perequazione delle risorse. Questo valore dovrà orientarsi all’obiettivo nominale (espresso in franchi) della dotazione minima nell’anno di riferimento che per l’ultima volta si basa esclusivamente sugli anni di calcolo dell’attuale regime fiscale, ovvero il quarto anno successivo all’entrata in vigore della LRI imprese III nei Cantoni. Questo obiettivo nominale è stabilito sulla base delle risorse determinanti di tale anno.
L’obiettivo nominale deve essere raggiunto con la perequazione delle risorse nell’arco di sette anni. Per un Cantone, il raggiungimento dell’obiettivo nel rispettivo anno di riferimento è valutato in funzione del suo gettito fiscale standardizzato (GFS prima della perequazione) nel quarto anno addizionando i suoi versamenti di compensazione nell’attuale anno di riferimento. Questa somma corrisponde all’obiettivo temporale nominale nel quarto anno.
Cpv. 5
Per sostenere i Cantoni a raggiungere il valore temporaneo di cui al capoverso 4, la Confederazione versa loro mezzi finanziari supplementari sotto forma di cosiddetti contributi complementari. Questi contributi saranno alimentati con i mezzi finanziari che verranno sbloccati negli anni 2016–2029 grazie alla riduzione ordinaria della compensazione dei casi di rigore, fermo restando che sarà impiegata unicamente la quota della Confederazione. Nel quadro di questo meccanismo temporaneo, per il periodo 2023–2029 sono a disposizione complessivamente 180 milioni all’anno.
Cpv. 6
Attualmente i periodi di contribuzione quadriennali della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri si svolgono parallelamente. Poiché in seguito all’adeguamento della perequazione delle risorse sarà necessario un periodo biennale intermedio (cfr. cpv. 1), questo spostamento deve essere applicato anche alla compensazione degli oneri. In questo modo, dopo il passaggio al nuovo sistema, la compensazione degli oneri potrà di nuovo svolgersi contemporaneamente alla perequazione delle risorse. Anziché un periodo intermedio biennale come per la perequazione delle risorse, il Consiglio federale propone per la compensazione degli oneri un unico prolungamento di sei anni del periodo di contribuzione: i contributi di