Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine

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1.1.2.3 Condizioni quadro del traffico merci

La regolamentazione del mercato del traffico merci e la definizione delle relative condizioni quadro sono tradizionalmente oggetto di particolare attenzione da parte delle normative statali. In particolare, da diversi decenni la ripartizione fra traffico merci ferroviario e stradale («coordinamento dei vettori di trasporto») sta al centro della politica del trasporto di merci ed è stata anche dibattuta in occasione di diverse iniziative popolari e legislative5. Con la revisione della legge sulle ferrovie del 1957 gli aiuti finanziari alle ferrovie sono stati istituzionalizzati per la prima volta a livello di legge. È stata introdotta anche un’indennità per le cosiddette prestazioni di interesse generale (ad es. trasporti in piccole partite) con l’obiettivo di assicurare le tariffe più basse possibili.

Le basi legali attualmente importanti per il traffico merci svizzero sono disciplinate nella legislazione nazionale e in accordi internazionali. Alcune delle principali condizioni quadro del traffico merci e, in particolare, del traffico merci ferroviario sono sancite nell’accordo concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri per ferrovia e su strada (di seguito indicato come «Accordo sui trasporti terrestri6», ATT). Gli strumenti descritti brevemente qui di seguito si applicano sia al traffico merci transalpino sia a quello interno e import/export.

Condizioni quadro del traffico merci stradale

Le più importanti condizioni quadro del traffico merci stradale comprendono l’obbligo di una tassa per l’utilizzazione delle strade, divieti di circolazione e restrizioni per l’accesso al mercato. La maggior parte delle disposizioni sono dettate prima di tutto da motivazioni di politica ambientale, dato che rappresentano condizioni quadro generali volte a proteggere la popolazione e a internalizzare i costi esterni.

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP): dall’inizio del

2001 su tutte le strade svizzere i veicoli pesanti e i rimorchi per il traffico merci pagano una tassa sul traffico pesante commisurata alla distanza, al peso e alle emissioni. Al contempo è stata introdotta una tassa forfettaria sul traffico pesante per una serie di altri veicoli. La TTPCP provoca un aumento dei costi del traffico stradale, favorendo quindi il trasferimento alla rotaia. Le entrate della tassa sul traffico pesante (TTP) contribuiscono, tra l’altro, alla costruzione della nuova ferrovia transalpina (NFTA)7.

Divieto di circolare la domenica e la notte: il divieto di circolare la domenica è in vigore tutte le domeniche e i giorni festivi nazionali. Il divieto di circolare la notte è in vigore tutto l’anno dalle 22.00 della sera alle 05.00 del mattino. Entrambi i divieti sono stati introdotti per ragioni ambientali e servono soprattutto a garantire la quiete e la sicurezza nel Paese. Un effetto collaterale auspicato di questi due divieti, che

5Ad esempio la votazione relativa alla legge sulla ripartizione del traffico del 1935,

l’iniziativa popolare che disciplina il trasporto delle merci del 1938 o la votazione

sull’ordinamento degli autotrasporti («Decreto federale concernente gli autotrasporti di persone e di cose sulle strade pubbliche») del 1951.

6 RS 0.740.72

7 Cfr. le disposizioni della legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (legge sul traffico pesante, LTTP), RS 641.81, nonché l’art. 37segg. ATT.