Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
Gli effetti della liberalizzazione sul traffico merci dell’intero territorio nazionale, e specialmente sull’offerta nel TCCI, sono stati dibattuti solo marginalmente in occasione della riforma delle ferrovie. L’incentivazione finanziaria era incentrata soprattutto sull’infrastruttura per il traffico merci su rotaia (tra l’altro stazioni di smistamento, binari di raccordo, terminali). L’accesso senza discriminazioni alla rete è stato considerato rilevante principalmente in rapporto alle tracce e agli impianti di smistamento.
Nel recente passato, le decisioni prese in materia di politica dei trasporti hanno fissato per i fornitori di servizi obiettivi in parte contraddittori, come quelli dell’autonomia finanziaria e dell’offerta estesa a tutto il territorio nazionale. Il Consiglio federale ha affidato il compito di raggiungere questi obiettivi prima di tutto alle FFS, sia nell’ambito dei suoi obiettivi strategici per le Ferrovie federali svizzere (ad es. per il periodo 2007-2010)14 sia in quello delle convenzioni sulle prestazioni tra la Confederazione Svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS)15. Le continue perdite di FFS Cargo SA dimostrano il fallimento di questo tentativo. L’autonomia finanziaria si è imposta come direttiva prioritaria della Confederazione a spese dell’approvvigionamento su tutto il territorio; le esigenze dei trasportatori serviranno d’ora in poi da linea guida nella rete di trasporto in carri completi (cfr. a questo proposito gli obiettivi strategici del Consiglio federale per le FFS 2011-2014)16.
Progetto di legislazione sul traffico merci: l’8 giugno 2007 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente il progetto di legislazione sul traffico merci17. Questo progetto dava la priorità al trasferimento del traffico merci transalpino dalla strada alla rotaia, prevedendo inoltre l’adeguamento alle esigenze del mercato sia del diritto dei trasporti sia della legislazione sui binari di raccordo. Al contempo, il concetto di responsabilità è stato disciplinato diversamente nella legge federale sulle ferrovie. Nel quadro del dibattito parlamentare è stata fissata una nuova importante priorità: un articolo aggiuntivo della legge sul trasporto di merci (art. 4 LTM18) è diventato la base per la concessione di fondi federali destinati al traffico merci interno (compreso l’import e l’export). Inoltre, è stato deciso un limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia non transalpino19 e per il promovimento del trasporto di merci su linee a scartamento ridotto20. In tal modo sono state poste le basi per continuare a sostenere il traffico combinato non transalpino e il trasporto di merci sulle ferrovie a scartamento metrico e per iniziare a promuovere anche il trasporto in carri completi isolati. Queste integrazioni sono state approvate dal Parlamento nell’autunno del 2008.
L’articolo 4 LTM, entrato in vigore all’inizio del 2010, consente di incentivare i servizi del traffico merci ferroviario su tutto il territorio senza, tuttavia, contenere alcun mandato concreto. La disposizione non stabilisce né un obiettivo concreto di trasferimento né un obiettivo specifico di approvvigionamento. Questa base legale
14 http://www.uvek.admin.ch/themen/00681/00988/00990/index.html?lang=it
15 Cfr. ad es. la «Convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione Svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) per gli anni 2011–2012», FF 2011 3231.
16 http://www.uvek.admin.ch/themen/00681/00988/00990/index.html?lang=it
17 FF 2007 3997
18 RS 742.41
19 FF 2009 7209
20 FF 2009 7211