Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
dovrebbe permettere la continuazione o un modesto potenziamento dell’attuale sostegno federale in questo settore.
Contemporaneamente alla LTM, è entrata in vigore anche la legge sul trasferimento del traffico merci (LTrasf21). L’articolo 8 LTrasf stabilisce che i fondi federali devono essere impiegati prevalentemente per il traffico combinato non accompagnato (TCNA). Inoltre le indennità per invio trasportato devono essere ridotte di anno in anno. Il campo di applicazione della LTrasf è, tuttavia, in larga parte limitato al trasporto di merci transalpino.
Decreto federale concernente il finanziamento e l’ampliamento
dell’infrastruttura ferroviaria, FAIF22: nell’ambito del progetto tutti i costi dell’infrastruttura ferroviaria, compresi quelli di esercizio e di mantenimento della qualità, devono essere finanziati attraverso un fondo. L’attuale Fondo FTP limitato nel tempo (grandi progetti) confluirà nel nuovo Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FInFer) che avrà durata indeterminata e che è disciplinato nella legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (LFInFer). Il finanziamento dell’esercizio e del mantenimento della qualità avverrà attraverso limiti di spesa quadriennali e convenzioni sulle prestazioni con le diverse imprese ferroviarie. L’infrastruttura ferroviaria sarà ampliata in più tappe.
Il FInFer verrà alimentato dalle stesse entrate a destinazione vincolata che finora confluivano nel Fondo FTP: al massimo due terzi degli introiti netti della tassa sul traffico pesante, l’uno per mille dell’IVA e mezzi limitati nel tempo provenienti dall’imposta sugli oli minerali. Ad esse si aggiungeranno le risorse del bilancio ordinario della Confederazione finora destinate all’esercizio e al mantenimento della qualità dell’infrastruttura ferroviaria, che verranno portate a 2,3 miliardi di franchi. Il FInFer beneficerà inoltre di tre nuovi strumenti di finanziamento (limite massimo per la deduzione delle spese di trasporto, aumento dei prezzi delle tracce e nuova soluzione di finanziamento delle installazioni per il pubblico da parte dei Cantoni).
Con il FAIF il Consiglio federale definisce una prospettiva a lungo termine per la ferrovia, ponendo l’accento sul potenziamento delle capacità delle tratte, dei treni e delle stazioni. Tra l’altro la competitività del traffico merci aumenterà grazie a tempi di trasporto concorrenziali, puntualità e condizioni di produzione favorevoli. Le fasi di concretizzazione e attuazione di questa prospettiva a lungo termine sono oggetto di un Programma di sviluppo strategico dell’infrastruttura ferroviaria (PROSSIF) che comprende, oltre agli ampliamenti della rete, anche una serie di altri elementi funzionali all’esercizio (ad es. impianti di stazionamento dei treni). Il PROSSIF verrà attuato in diverse fasi di ampliamento che il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento di norma ogni quattro o otto anni.
Con il FAIF sono definite anche le competenze in materia di pianificazione delle ferrovie. La Confederazione affida il processo di pianificazione delle ferrovie all’UFT, che fissa le condizioni quadro, gli obiettivi a lungo termine e i principi di tale processo, oltre a garantire le pianificazioni dell’offerta nei vari generi di traffico. Il rapporto tra progetto FAIF e pianificazione nonché capacità dell’infrastruttura ferroviaria e degli impianti per il traffico merci è illustrato in modo approfondito ai numeri 1.1.4 e 1.1.5.
21 RS 740.1
22 FF 2012 1283