Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine

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non si applicano ai trasporti ferroviari, consiste nel favorire il traffico merci su rotaia8.

Dimensioni e peso dei veicoli pesanti: parallelamente all’introduzione e all’aumento della TTPCP, il limite di peso dei veicoli pesanti è stato gradualmente portato a 40 tonnellate di peso totale. Ciò ha consentito al trasporto stradale di migliorare l’efficienza e la produttività. I veicoli pesanti sono sottoposti a ulteriori restrizioni riguardanti l’altezza massima, la lunghezza, ecc.9.

Divieto di cabotaggio: il trasporto di merci tra destinazioni ubicate in Svizzera (cabotaggio) è vietato agli autotrasportatori stranieri. Lo stesso divieto vale per i trasportatori svizzeri sul territorio degli Stati membri dell’UE. Questo divieto mira a tutelare i trasportatori nel traffico stradale interno dai fornitori di servizi provenienti dall’estero10.

Prescrizioni in materia di durata del lavoro, della guida e del riposo: l’accordo

sui trasporti terrestri non ha avuto alcun influsso sulle prescrizioni in materia di durata del lavoro, della guida e del riposo per i conducenti professionali. In generale, le specifiche prescrizioni applicate ai conducenti professionali di veicoli a motore nel traffico stradale sono meno severe di quelle in vigore per i conducenti di veicoli a motore nel traffico ferroviario11.

Queste condizioni quadro del traffico merci stradale si sono dimostrate valide ai fini dell’interazione della strada e della ferrovia nel traffico merci e non subiranno modifiche nell’ambito del presente progetto. A questo proposito i rappresentanti del settore contano su disposizioni stabili e, quindi, sulla sicurezza della pianificazione. Al contempo, queste disposizioni sono largamente accettate dalla popolazione.

Condizioni quadro del traffico merci ferroviario

Riforma delle ferrovie: la riforma delle ferrovie del 1999 aveva lo scopo di separare meglio le funzioni politiche da quelle imprenditoriali, di migliorare il rapporto costi-benefici dell’ente pubblico e di introdurre elementi di concorrenza nel sistema ferroviario. Si trattava inoltre di ridurre i debiti delle FFS e di migliorare la trasparenza grazie a nuove modalità di finanziamento. L’accesso alla rete e la definizione del prezzo delle tracce sono aspetti fondamentali del traffico merci su rotaia.

Apertura del mercato e accesso alla rete: il libero accesso alla rete nel traffico merci, stabilito nell’accordo sui trasporti terrestri tra la Svizzera e l’UE, è stato introdotto come presupposto per l’immissione di elementi di concorrenza. L’introduzione del libero accesso alla rete è stata resa possibile dall’adozione di un certo livello di autonomia del settore dell’infrastruttura da quello dei trasporti, ottenuta attraverso una separazione contabile tra i suddetti settori. Si è realizzata così la condizione che ha consentito alle imprese del traffico merci ferroviario di circolare utilizzando infrastrutture ferroviarie estere. Per proteggere la qualità e la sicurezza del traffico ferroviario svizzero, tutte le imprese di trasporto ferroviario che intendono accedere alla rete devono dimostrare di possedere una licenza e un certificato di

8 Cfr. l’art. 2 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), RS 741.01 e l’art. 15 ATT.

9 Cfr. l’art. 9 LCStr, RS 741.01 e l’art. 7 ATT. Ai percorsi iniziali e finali del trasporto combinato su strada si applica un peso massimo consentito pari a 44 tonnellate.

10 Cfr. l’art. 14 ATT.

11 Le prescrizioni in materia di durata del lavoro, della guida e del riposo si basano sull’art.

56 LCStr, RS 741.01.