Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine

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Impianti dell’infrastruttura ferroviaria generale specifici del traffico merci

Nell’ambito della Convenzione sulle prestazioni con le Ferrovie federali svizzere la Confederazione ordina anche impianti dell’infrastruttura ferroviaria generale, specifici del traffico merci (ad es. impianti di smistamento, impianti di carico e scarico). L’incentivazione avviene sulla base di disposizioni della Lferr, secondo cui le stazioni di smistamento e gli impianti di carico pubblici rientrano nell’infrastruttura ferroviaria pubblica e nell’offerta di prestazioni ordinata dalla Confederazione40.

Per gli impianti specifici del traffico merci sono stanziati annualmente circa 130 milioni di franchi provenienti dai fondi della Convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS. Questi fondi servono sia al rinnovo dell’infrastruttura sia alla copertura della parte dei costi d’esercizio effettivi di questi impianti di smistamento che non viene addebitata agli utenti.

1.1.6.3 Contributi d’esercizio come indennità

Nel traffico non transalpino la Confederazione ordina e indennizza sia l’offerta nel TCCI sia diverse offerte nel traffico combinato (traffico interno e import/export). Ordinazione e indennità avvengono ai sensi dell’ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia41.

Attraverso la definizione del limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia non transalpino, il Parlamento ha approvato lo stanziamento di 200 milioni di franchi per gli anni 2010-201542. Nel quadro del credito aggiuntivo I al Preventivo 2010, questo limite di spesa, motivato dalla soppressione del contributo di copertura come componente del prezzo delle tracce per il traffico merci, è stato ridotto di 20 milioni e quindi portato a 180 milioni di franchi.

Di fatto, la Confederazione fissa ogni anno l’indennità per carro completo o per invio TC. Nel 2013 l’indennità per carro carico recapitato nel TCCI ammonta a 35 franchi. L’indennità per invio TC dipende dalla distanza coperta nel trasporto all’interno della Svizzera e ammonta a un massimo di 70 franchi. In seguito saranno indennizzati solo gli invii o i carri completi effettivamente trasportati. A questo scopo, nel 2013 sono preventivati in totale 30 milioni di franchi.

Dall’entrata in vigore del progetto di legislazione sul traffico merci, anche le indennità nel settore del trasporto di merci delle ferrovie a scartamento metrico non sono più concesse attraverso l’ordinazione nel traffico regionale. Per gli anni 2011-2015, il Parlamento ha deciso un limite di spesa separato che ammonta a 30 milioni di franchi43. Per queste indennità è disponibile uno stanziamento massimo di 6 milioni di franchi l’anno.

Inoltre nel percorso iniziale e in quello finale del traffico combinato viene effettuata una restituzione forfettaria della TTPCP in conformità all’articolo 4 della legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP)44. Per il calcolo dell’importo della restituzione si distingue tra piccoli e

40 Vedi art. 46, 51 e 62 Lferr, RS 742.101

41 Vedi art. 12 - 17 OPTMe, RS 740.12

42 FF 2009 7209

43 FF 2009 7211

44 RS 641.81, e ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) RS 641.811.