Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo

miare circa 110 kg di CO2. Pertanto il traffico merci ferroviario fornisce un importante contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provocate dai trasporti.

1.2.2 Riepilogo della strategia globale

1.2.2.1 Principi e obiettivi

Secondo quanto finora deliberato dal Parlamento in merito al FAIF, si prevede di introdurre nella Costituzione federale il seguente nuovo articolo 81a concernente il traffico merci ferroviario: «La Confederazione e i Cantoni provvedono a un’offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, ferrovia, vie d’acqua e filovia in tutte le regioni del Paese. Al riguardo va tenuto conto in misura adeguata degli interessi del trasporto di merci per ferrovia.»51 È su questa disposizione, presentata nell’ambito delle deliberazioni parlamentari sul FAIF, che si basano gli obiettivi proposti nel presente progetto. Quest’ultimo non beneficerebbe quindi di alcun miglioramento se il suddetto adeguamento della Costituzione federale concernente il traffico merci ferroviario sull’intero territorio nazionale fosse introdotto.

Nel presente progetto la Confederazione definisce i principi e gli obiettivi del traffico merci sull’intero territorio nazionale nonché i suoi compiti a livello di legge. In futuro gli strumenti di incentivazione dovranno essere elaborati e calcolati tenendo conto dei seguenti obiettivi:

1. la Confederazione stabilisce le condizioni quadro per uno sviluppo sostenibile

del traffico merci e un’efficace concertazione dei vettori di trasporto per l’approvvigionamento di merci;

2. la Confederazione provvede a realizzare un’infrastruttura ferroviaria adeguata

al fabbisogno e impianti idonei per il traffico merci;

3. la Confederazione provvede ad assicurare un accesso senza discriminazioni

agli impianti del traffico merci;

4. le offerte del traffico merci ferroviario devono essere fornite in condizioni di

autonomia finanziaria; a questo principio si può derogare solo se la Confederazione e i Cantoni intendono garantire congiuntamente offerte che non coprono i costi o se incentivazioni di durata limitata sostengono lo sviluppo di nuove offerte caratterizzate da autonomia finanziaria.

Descrizione dell’obiettivo 1

La Confederazione stabilisce prima di tutto le condizioni quadro per i vettori di trasporto e considera prioritari tre aspetti: la sostenibilità delle offerte, l’approvvigionamento di merci del Paese e il coordinamento dei vettori di trasporto. Per coordinamento dei vettori s’intende soprattutto un’adeguata co-modalità fra strada e ferrovia.

Descrizione dell’obiettivo 2

La Confederazione pianifica un’infrastruttura adeguata alle esigenze del traffico ferroviario e gli impianti necessari per il traffico merci ferroviario. Inoltre partecipa

51 N. 12.016