Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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Stato firmatario della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, conclusa all’Aia il 13 gennaio 200026, è in linea di principio direttamente riconosciuta dalla Svizzera, che ha a sua volta ratificato la Convenzione.

Art. 18 Esercizio del diritto di voto

L’articolo 18 semplifica la determinazione del Comune di voto (cfr. commento all’art. 19 più sotto), che in virtù del diritto vigente può essere liberamente scelto tra un precedente Comune di domicilio e il/un Comune d’origine. Per la redazione del presente articolo è stata determinante l’idea che la posizione degli Svizzeri all’estero deve essere identica a quella dell’elettore residente sul territorio nazionale: gli Svizzeri all’estero non devono essere privilegiati rispetto agli Svizzeri in patria, che non sono liberi di scegliere dove esercitare i diritti politici. Gli Svizzeri residenti in Svizzera sono obbligati ad annunciarsi presso il Comune di domicilio, mentre gli Svizzeri all’estero sono iscritti al catalogo elettorale del Comune del loro ultimo domicilio in Svizzera.

L’avente diritto di voto, che non è mai stato domiciliato in Svizzera, sarà iscritto al catalogo elettorale del suo Comune d’origine (o nel Comune d’origine prescelto, se ne ha diversi). Una volta avvenuta l’iscrizione non è più possibile cambiare catalogo elettorale. Ciò impedisce il doppio voto a causa di una doppia iscrizione. Con questa riformulazione decade l’articolo 5 capoverso 2 LDPSE.

Il capoverso 3, che recepisce l’articolo 1 LDPSE, disciplina le modalità di partecipazione al voto, che può essere espresso per corrispondenza o deponendo personalmente la scheda nell’urna (nel Comune di voto). Il capoverso 4 riguarda il voto elettronico per le elezioni e votazioni federali degli Svizzeri all’estero, aventi diritto di voto e iscritti al catalogo elettorale di un comune di voto, nei Cantoni che consentono il voto elettronico. Quest’ultimo è oggi possibile a titolo sperimentale, ma non è generalizzato. D’intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, la Confederazione promuove la sperimentazione del voto elettronico (cfr. commento all’articolo 22). In ogni caso oggi il voto elettronico non è ancora un diritto.

Art. 19 e 20 Iscrizione e radiazione nel catalogo elettorale

Gli articoli 19 e 20, che recepiscono gli articoli 5a e 5b LDPSE, definiscono i principi dell’esercizio dei diritti politici e le procedure amministrative concernenti la tenuta del catalogo elettorale. Le disposizioni precisano i diritti e garantiscono la tenuta efficace del catalogo elettorale.

L’articolo 19 disciplina l’iscrizione e la radiazione nel catalogo elettorale. Il Comune di voto di cui al capoverso 1, che riprende l’articolo 5 della LDPSE, è il Comune svizzero nel quale lo Svizzero all’estero avente diritto di voto esercita i suoi diritti politici. È inteso il Comune di voto vero e proprio o il servizio incaricato della tenuta del catalogo elettorale in virtù della legislazione cantonale.

La volontà degli Svizzeri all’estero di esercitare i propri diritti politici è manifestata con la notifica al Comune di voto tramite la rappresentanza competente.

La radiazione dal catalogo elettorale può essere richiesta dalla persona iscritta oppure può avvenire d’ufficio se si verifica uno dei motivi menzionati nell’articolo. Tra

26 RS 0.211.232.1