Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
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questi si annovera l’assenza di notizie, che per la tenuta del catalogo elettorale ha una certa rilevanza pratica. Il rinvio al mittente per tre volte consecutive del materiale di voto spedito all’indirizzo indicato dallo Svizzero all’estero e non recapitato è un motivo sufficiente per la radiazione (nel caso del rinvio al mittente della posta non recapitata non si fa alcuna distinzione tra gli scrutini cantonali, comunali e federali). Il Comune di voto deve procedere alla radiazione dal catalogo elettorale anche se viene informato dalla rappresentanza competente che la persona in questione è stata cancellata dal registro degli Svizzeri all’estero (come previsto dall’art. 12).
Estendendo la procedura di rinnovo dell’iscrizione, che è stata così semplificata per gli Svizzeri all’estero, il 17 giugno 201127 le Camere federali hanno manifestato la propria volontà di incoraggiare la partecipazione degli Svizzeri all’estero alla vita politica della Svizzera. La regola allora decisa, secondo la quale ogni partecipazione a una votazione o elezione valeva come rinnovo dell’iscrizione, comporta un notevole aumento del lavoro amministrativo per i Cantoni e i Comuni. La LSEst propone dunque una semplificazione nell’interesse degli Svizzeri all’estero, ma anche dei Cantoni e dei Comuni in qualità di autorità competenti della tenuta del catalogo elettorale. Nel quadro di una revisione del sistema concernente il catalogo elettorale si propone di rinunciare alla reinscrizione obbligatoria ogni quattro anni al catalogo elettorale. Agli Svizzeri all’estero è invece riconosciuta la possibilità di comunicare in qualunque momento la rinuncia all’esercizio dei propri diritti, con conseguente radiazione dal catalogo elettorale. La rinuncia può essere revocata in qualunque momento. Le autorità competenti possono utilizzare diversi strumenti (schede informative, «Revue Suisse») per comunicare agli Svizzeri all’estero, che non vogliono più esercitare i propri diritti politici, la possibilità di farsi radiare dal catalogo elettorale. Questa disposizione non compromette la diffusione del ricorso al voto elettronico.
Qualunque sia il sistema adottato, rimarrà sempre un certo numero di persone nei cataloghi elettorali, che non soddisfano più i requisiti dell’iscrizione. Le autorità si sforzano di limitare il più possibile questi casi con le condizioni previste all’articolo 20 sulla tenuta del catalogo elettorale e ricorrendo allo scambio di informazioni tra i Comuni e il DFAE, come previsto dall’articolo 19 capoverso 4.
Art. 21 Misure di promozione
L’articolo 21 si rifà all’articolo 7a capoverso 2 LDPSE e abilita la Confederazione a sostenere i Cantoni o terzi, per esempio nello sviluppo di sistemi tecnici di voto elettronico via Internet, in grado di facilitare l’esercizio del diritto di voto all’estero. Ciò può essere notevolmente agevolato con il ricorso al voto elettronico, in considerazione delle difficoltà concrete tuttora implicate dal voto per corrispondenza. La Confederazione si è posta l’obiettivo di offrire alla grande maggioranza degli Svizzeri all’estero la possibilità di votare elettronicamente alle elezioni del Consiglio nazionale del 2015. Tuttavia la divisione delle competenze in materia di diritti politici lascia ai Cantoni la libertà di decidere se e quando introdurre il voto elettronico. Altri ambiti, che coinvolgono il sostegno della Confederazione, riguardano la promozione della partecipazione elettronica alle votazioni federali e la futura introduzione della raccolta elettronica di firma (e-collecting), ossia la raccolta e la deposizione elettro-
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