Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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Art. 66 Servizi amministrativi

Tra i servizi di natura amministrativa l’articolo 66 menziona il deposito, intendendo con ciò il ricevere beni oppure oggetti personali mobili (compresi i documenti e gli atti, i titoli, il denaro ecc.) di proprietà di cittadini svizzeri e affidati in custodia provvisoria a una rappresentanza. Le rappresentanze possono custodire i beni o gli oggetti suindicati, generalmente a titolo provvisorio o illimitatamente nei caso dei testamenti. Le rappresentanze ne assicurano la custodia in mancanza di alternative sicure. La Confederazione declina qualsiasi responsabilità in merito sia all’entità dei beni o degli oggetti depositati sia a eventuali perdite subite in seguito a una riforma monetaria o casi di forza maggiore. Il deposito ai sensi del presente articolo non ha la stessa connotazione di quello contemplato dal CO.

Art. 67 Consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio

Il DFAE ha creato il servizio di consulenza Emigrazione Svizzera in seno alla Direzione consolare (DC) per le questioni concernenti l’emigrazione e il rimpatrio. Tale servizio si fonda sull’articolo 67. Le corrispondenti attività, svolte in precedenza dall’Ufficio federale della migrazione (UFM) all’interno del DFGP, sono integrate nel DFAE. Alle mansioni della DC si è aggiunta l’offerta di una consulenza gratuita in materia, in linea con la politica del rafforzamento dello «sportello unico». Emigrazione Svizzera opera in collegamento con il DEFR (SECO, Direzione del lavoro) per gli aspetti tecnici legati al mercato del lavoro. Nel quadro degli accordi bilaterali sullo scambio di tirocinanti l’UFM continua a sostenere i giovani professionisti svizzeri. Il servizio di consulenza non risponde dell’esattezza delle informazioni fornite, riguardanti in prevalenza condizioni e regolamentazioni vigenti in altri Stati e soggette a frequenti modifiche. Il DFAE presuppone che la persona in questione verifichi alla fonte i dati che le interessano.

Il modello di consulenza è articolato su un ciclo che comprende l’emigrazione, il soggiorno all’estero e il rimpatrio. È dunque fondato su un approccio globale, conforme allo scopo della legge, che consiste nell’agevolare la mobilità internazionale degli Svizzeri. Il termine «rimpatrio» comprende il ritorno degli Svizzeri all’estero, anche se non sono mai emigrati personalmente.

Art. 68 Navigazione marittima

L’art. 68 fa riferimento alla legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera44, che disciplina i compiti dei consolati (da assimilare ai consolati in virtù dell’art. 3 cpv. d LSEst) in merito all’atto di nazionalità (attestazione del diritto a navigare sotto bandiera svizzera), a determinati diritti e doveri del capitano e dell’equipaggio (sicurezza sociale) nonché agli incidenti a bordo.

3.4.2.2 Sezione 2: Servizi consolari di competenza di altri dipartimenti

Alcuni servizi consolari, che possono essere richiesti allo «sportello unico», sono materia di competenza di altri dipartimenti. Tali servizi si iscrivono sostanzialmente

44 RS 747.30