Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
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rappresentanza. Le rappresentanze trasmettono tali richieste al comando di circondario.
In tempo di pace sono esentati dall’obbligo di prestare servizio militare i cittadini svizzeri, che sono emigrati e hanno ottenuto un congedo militare per l’estero, così come gli Svizzeri all’estero, per i quali l’annuncio per il servizio militare è volontario. Conformemente all’articolo 72 le rappresentanze forniscono inoltre informazioni in merito all’obbligo di prestare servizio militare, all’assoggettamento alla tassa d’esenzione e all’obbligo di notificazione, in particolare nei casi di pluricittadinanza.
Art. 73 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità
La legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e la legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità48 hanno introdotto il regime dell’assicurazione facoltativa per le persone residenti all’estero. Il DFAE coadiuva la Cassa svizzera di compensazione e l’ufficio AI nell’applicazione dell’assicurazione facoltativa. Alcune categorie di cittadini svizzeri all’estero sono soggette al regime obbligatorio dell’AVS o dell’AI, pertanto non possono aderire all’assicurazione facoltativa. Il diritto di adesione può essere altresì disciplinato da accordi internazionali, ad esempio l’Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato nel 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altra.
3.5 Titolo 5: Finanziamento, emolumenti e rimborso delle spese
Art. 74 Finanziamento
Sulla base dell’articolo 74 l’Assemblea federale autorizza un tetto di spesa, che stabilisce l’importo massimo dei crediti a preventivo destinati a coprire i contributi a terzi per un determinato periodo. Questo strumento consente alle Camere federali di gestire la dotazione finanziara sull’arco di diversi anni. È previsto che il Consiglio federale sottoponga il tetto di spesa con un messaggio speciale, nel quale presenta, in una visione d’insieme, l’impegno finanziario della Confederazione in questo ambito e rende conto del periodo trascorso.
Relativamente ai campi d’applicazione del tetto di spesa (lettera b: aiuto sociale, lettera c: sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all’estero, e lettera e: prestiti d’emergenza)49 la Confederazione ha erogato in totale circa 6,4 milioni di franchi nel 2012. Un altro campo d’applicazione (lettera a: misure di promozione nell’ambito dei diritti politici) riguarda le sovvenzioni ai Cantoni per progetti d’investimento; l’impiego delle risorse è gestito dalla Cancelleria federale.
L’art. 74 non riguarda i costi amministrativi (spese per il personale e costi materiali), che sono coperti dai mezzi d’esercizio dei servizi competenti.
48 RS 831.10 e RS 831.20
49 Anche lett. d, nel caso in cui il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all’estero sia integrato nella presente legge.