Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
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Art. 75 Emolumenti
Il presente articolo stabilisce che, conformemente ai principi enunciati all’articolo 46a capoverso 3 LOGA, il Consiglio federale è responsabile di emanare disposizioni sugli emolumenti, destinati a coprire le spese occasionate da tutti gli atti amministrativi ai sensi della presente legge. Il Consiglio federale ha disciplinato in modo quasi identico le questioni degli emolumenti e del rimborso delle spese, di cui agli articoli 75, 76 e 77, nelle pertinenti ordinanze.50
L’obbligo di pagamento, spettante alla persona che ha occasionato l’atto amministrativo, prosegue la prassi attuale relativamente agli emolumenti e al rimborso delle spese.
Art. 76 Rimborso delle spese
Le spese ai sensi dell’articolo 76 sono assimilabili agli esborsi di cui alle relative ordinanze51. A differenza dell’emolumento, con il quale è indennizzato l’onere sostenuto dalla Confederazione per fornire un servizio richiesto, le spese definiscono l’onere sostenuto dalla Confederazione a fronte dell’intervento di terzi. Nella prassi le rappresentanze fatturano separatamente gli emolumenti e le spese.
Il capoverso 1 sancisce il principio secondo cui una persona, che ha occasionato un servizio consolare della Confederazione, deve rimborsare le spese a prescindere da una sua eventuale colpa.
Il capoverso 2 stabilisce che il rimborso delle spese è dovuto anche nei casi in cui le autorità intervengono in base alla presunta volontà della persona e nel suo interesse, senza che questa abbia richiesto che le venisse accordata la protezione consolare (in particolare quando la persona in questione non ha di fatto alcun contatto con le autorità svizzere). Tale disposizione sancisce chiaramente che i servizi consolari (spese proprie di cui all’articolo 75 ed esborsi ai sensi dell’articolo) comportano un obbligo di rimborso anche se, ad esempio, un intervento consolare non ha prodotto il risultato sperato o se la persona fa valere a posteriori di non avere richiesto questo servizio.
Il capoverso 3 precisa che il Consiglio federale, al quale spetta il compito di disciplinare le modalità conformemente all’articolo 46a, capoverso 4, può anche prevedere eccezioni. Un’eccezione può consistere nel rinunciare a una decisione che dispone il rimborso delle spese sostenute per fornire determinati servizi. Le eccezioni devono presupporre un interesse pubblico preponderante, non devono applicarsi unicamente a casi particolari ed essere chiaramente circoscritte.
Art. 77 Rinunci agli emolumenti e al rimborso delle spese
In casi specifici la LOGA e le relative ordinanze autorizzano le unità amministrative a concedere una dilazione oppure condonare parzialmente o totalmente il pagamento degli emolumenti o il rimborso delle spese per importanti ragioni, tra cui
50 Ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004 (OgeEm), RS 172.041.1; ordinanza del 29 novembre 2006 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere, RS 191.11
51 Costi per la consultazione di terzi, costi per l’acquisizione di documenti, costi di trasmissione e di comunicazione, costi di viaggio e di trasporto (art. 6 cpv. 2 OgeEm), inoltre i costi di vitto e alloggio (art. 4 dell’ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere)