Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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Questa possibilità non può essere infatti esclusa nemmeno nel caso di persone che si sono fatte pensionare prima dell'età di riferimento e riscuotono la rendita intera: anche loro possono in seguito farsi nuovamente assumere dallo stesso o da un altro datore di lavoro. Non si tratta dunque minimamente di vietare la prosecuzione dell'attività lavorativa. Anche in questi casi, tuttavia, la riscossione delle prestazioni di vecchiaia è irreversibile e in caso di aumento dell'attività lucrativa il beneficiario di rendita non ha il diritto di far sospendere il versamento delle prestazioni per ricevere in seguito una rendita più elevata. Per l'assicurazione del reddito da lavoro ancora conseguito da persone che riscuotono già prestazioni di vecchiaia, il Consiglio federale può emanare le necessarie disposizioni di coordinamento (v. cpv. 5 lett. a; per quanto concerne i riscatti, v. il commento all'art. 79b cpv. 2 AP-LPP).
Fino all'età di riferimento non sussiste l'obbligo di riscuotere una parte delle prestazioni di vecchiaia. Se il salario (e di conseguenza il salario assicurato) diminuisce, gli istituti di previdenza versano prestazioni di vecchiaia oppure applicano l'articolo 20 LFLP. Molti istituti offrono però anche la possibilità di lasciare in deposito presso di loro l'avere di vecchiaia interessato dalla riduzione per poi versarlo successivamente agli assicurati al momento della riscossione delle prestazioni di vecchiaia (sia sotto forma di rendita che sotto forma di capitale). L'avamprogetto non propone tuttavia l'imposizione di questa soluzione a tutti gli istituti di previdenza. Se le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 1bis LFLP sono adempiute nella misura della riduzione del salario assicurato, l'assicurato può anche far valere il diritto a una prestazione d'uscita. Se non sono riscosse prestazioni di vecchiaia, il regolamento può inoltre offrire agli assicurati la possibilità di mantenere la previdenza al livello del precedente guadagno assicurato conformemente all'articolo 33a.
Dato che per la riscossione delle prestazioni sono possibili fino a tre tappe, occorre garantire che la riscossione della rendita intera coincida con la cessazione dell'assoggettamento all'obbligo assicurativo.
Capoverso 4: dopo il raggiungimento dell'età di riferimento gli assicurati devono poter continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali in favore della previdenza professionale soltanto nella misura in cui proseguono l'attività lucrativa. In deroga al capoverso 2, a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento può essere rinviata soltanto la quota delle prestazioni di vecchiaia corrispondente all'attività lucrativa ancora esercitata. Il Consiglio federale emanerà disposizioni esecutive in merito che preciseranno il calcolo delle prestazioni di vecchiaia che possono essere rinviate (v. cpv. 5).
Capoverso 5: le numerose nuove possibilità di riscossione flessibile delle prestazioni di vecchiaia sollevano diversi interrogativi di natura attuariale e rendono necessario un coordinamento con altre disposizioni. Il Consiglio federale dovrà avere la possibilità di risolvere queste questioni a livello di ordinanza. Il Consiglio federale emanerà inoltre disposizioni di coordinamento (v. commento all'art. 79b cpv. 2) per stabilire in che misura sarà ancora possibile effettuare riscatti in caso di riscossione di prestazioni di vecchiaia.
Art. 14 Ammontare della rendita di vecchiaia
Capoverso 1: questo capoverso va adeguato per poter disciplinare il calcolo della rendita di vecchiaia anche in caso di riscossione delle prestazioni di vecchiaia anteriore o posteriore all'età di riferimento.