Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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Capoverso 2: al raggiungimento dell'età di riferimento, l'aliquota di conversione minima applicabile sia per gli uomini che per le donne è del 6 per cento (attualmente 6,8 per cento). Tuttavia, affinché questo adeguamento entri in vigore progressivamente è necessaria una disposizione transitoria (v. disposizioni transitorie, lett. b). Al Consiglio federale è attribuita la competenza di stabilire aliquote diverse, in base a principi attuariali, per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia anteriore o posteriore all'età di riferimento.
Capoverso 3: data l'incertezza dei parametri fondamentali per il calcolo dell'aliquota minima di conversione, in particolare l'andamento dei tassi d'interesse, il Consiglio federale deve avere la possibilità di riesaminare più spesso questo valore. Attualmente il Consiglio federale è tenuto a sottoporre al Parlamento un rapporto almeno ogni dieci anni per determinare l’aliquota di conversione negli anni successivi. Questo intervallo sarà ridotto a cinque anni. L'adeguamento più rapido dell'aliquota minima di conversione all'evoluzione dei fattori biometrici e delle strutture del mercato finanziario dovrebbe contribuire a migliorare la stabilità degli istituti di previdenza. Attualmente l'aliquota di conversione deve essere ridotta, ma in futuro non si può escludere che occorra aumentarla, per esempio se i rendimenti del capitale dovessero nuovamente crescere in modo duraturo.
L'obiettivo del rapporto è illustrare l'evoluzione recente dei parametri tecnici utilizzati per valutare l'adeguatezza dell'aliquota minima di conversione, vale a dire dati biometrici (evoluzione della speranza di vita ecc.) e dati relativi ai mercati finanziari (prospettive di rendimento). In caso di cambiamento della situazione, il rapporto presenterà le possibili misure.
Art. 15 cpv. 1 lett. a e c (nuova)
Lettera a: l'espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento» (v. commento all'art. 13 cpv. 1 AP-LPP).
Lettera c: l'articolo 79b AP-LPP prescrive che i riscatti vanno dapprima accreditati all'avere di vecchiaia LPP, qualora quest'ultimo sia inferiore all'importo massimo possibile per una determinata età e un determinato salario coordinato. È pertanto necessario completare l'elenco delle componenti dell'avere di vecchiaia LPP (v. anche il commento all'art. 79b AP-LPP).118
Art. 16 Accrediti di vecchiaia
L'articolo 16 LPP stabilisce le aliquote degli accrediti di vecchiaia. Per compensare l'adeguamento dell'aliquota minima di conversione LPP e garantire il mantenimento del livello di prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, l'avamprogetto propone di estendere il processo di risparmio.
A tal fine saranno innanzitutto adeguate le aliquote degli accrediti di vecchiaia, che attualmente ammontano al 7 per cento tra i 25 e i 34 anni, al 10 per cento tra i 35 e i
118 Il progetto «Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio» prevede già l'introduzione di una nuova lettera c. Quando sarà redatto il messaggio bisognerà valutare la necessità di una disposizione di coordinamento per evitare che la lettera c eventualmente introdotta nel quadro di detto progetto non venga soppressa da quella del presente progetto.