Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 196Fedlex · Rapporto esplicativo

verso 5 OPP 2 la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) avrà la possibilità, in singoli casi, di dichiarare abilitate ad amministrare il patrimonio anche altre persone, attenuando così l'effetto della restrizione.

Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale esplicita. Dato che l'articolo 51b LPP, cui rimanda l'articolo 48f capoverso 2 OPP 2, è formulato in modo relativamente aperto e la restrizione della libertà economica può essere considerare come relativamente forte, la reintroduzione della vecchia disposizione dell'articolo 53a lettera b LPP (nuova lettera a) fa chiarezza a questo riguardo.

Lettere b e c: per motivi di sistematica legislativa, le lettere a e b vigenti diventeranno le lettere b e c. Al contempo, la modifica chiarisce che ovviamente queste disposizioni si applicano anche alle istituzioni e non soltanto alle persone fisiche.

Art. 53d cpv. 1, terzo periodo (nuovo)

Sebbene la dottrina e la giurisprudenza (DTF 135 V 113, v. Bollettino della previdenza professionale n° 24, N. 148) ammettano eccezionalmente la possibilità che un istituto di previdenza rinunci alla procedura di liquidazione parziale, qualora l'onere derivante da quest'ultima sia sproporzionato rispetto all'entità dei fondi liberi, può tuttavia accadere che tale procedura venga comunque imposta anche in casi del genere.

Può anche succedere che in caso di uscita di un gruppo di assicurati dall'effettivo di una cassa pensioni che presenta un grado di copertura leggermente insufficiente, il datore di lavoro decida di finanziare lo scoperto, affinché questi assicurati ricevano la loro prestazione di libero passaggio senza deduzioni. Anche in questo caso occorre impedire che l'istituto di previdenza debba procedere a una liquidazione parziale, onde evitare i costi sproporzionati dell'operazione.

Al Consiglio federale sarà pertanto attribuita la competenza di disciplinare questo genere di casi. Si tratterà di trovare una via di mezzo tra la tutela dei diritti degli assicurati e i costi sproporzionati generati da questi casi.

Art. 56 cpv. 1 lett. i (nuova)

Al fondo di garanzia LPP è assegnato il compito di versare sussidi per compensare le ripercussioni dell'adeguamento dell'aliquota minima di conversione sulla generazione di transizione. Conformemente alle relative disposizioni transitorie, il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il versamento di questi sussidi. In virtù dell'articolo 59 LPP, esso ne disciplina anche il necessario finanziamento, al quale devono contribuire tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla legge. Le pertinenti diposizioni esecutive saranno emanate nell'ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG). Bisogna precisare che questo finanziamento concerne unicamente le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria.

Art. 58 cpv. 1 e 2

Attualmente la media degli accrediti di vecchiaia stabiliti all'articolo 16 ammonta al 12 per cento dei salari coordinati. In seguito al previsto aumento degli accrediti, la media aumenterà a ca. il 13 per cento. Per lasciare in gran parte invariate le sovvenzioni per sfavorevole struttura d'età occorre adeguare la somma degli accrediti di