Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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Art. 51 cpv. 3, 3bis e 6 (nuovo)
Capoverso 3: la questione della corretta attuazione dell'amministrazione paritetica si pone soprattutto per gli istituti collettivi e comuni. In particolare, si rileva spesso l'assenza di elezioni dirette democratiche dei membri dell'organo supremo. Occorre pertanto garantire che tutti i dipendenti possano partecipare alle elezioni e ricevano le informazioni necessarie. Tutti i lavoratori assicurati devono disporre sia del diritto di voto, vale a dire il diritto di eleggere i loro rappresentanti, sia del diritto di eleggibilità, ossia quello di essere eletti. Come già oggi, i regolamenti potranno continuare a prevedere il diritto di eleggibilità per terze persone, per esempio specialisti esterni. Non saranno invece più ammesse clausole regolamentari che limitano il diritto di eleggibilità ai membri degli organi paritetici delle singole casse pensioni affiliate.
Il diritto di voto potrà continuare ad essere esercitato in forma diretta o indiretta. In caso di elezione indiretta, i delegati dovranno tuttavia essere preventivamente eletti dagli assicurati e non potranno essere nominati da terzi. L'elezione dovrà avvenire in base a liste di candidati accessibili a tutti i lavoratori. Questa procedura di voto rafforza la legittimità dei rappresentanti dei lavoratori e garantisce una procedura più democratica.
Le autorità di vigilanza non potranno più autorizzare un altro modello di rappresentanza giustificandolo con la struttura dell'istituto di previdenza. Queste nuove disposizioni valgono in linea di massima per tutti gli istituti di previdenza. Nei loro regolamenti, gli istituti di previdenza potranno tuttavia prevedere la possibilità che i lavoratori siano rappresentati da membri di organizzazioni dei lavoratori. Queste soluzioni, che si sono rivelate valide e non sono state contestate, dovranno poter essere mantenute anche in futuro.
Capoverso 3bis: per motivi di sistematica legislativa, l'ultimo periodo del capoverso 3 è trasferito in un nuovo capoverso 3bis. Sotto il profilo materiale il testo resta invariato.
Capoverso 6: con questa delega di competenze al Consiglio federale si intende disciplinare in particolare lo svolgimento delle elezioni e la compilazione delle liste di candidati. Mediante ordinanza dovrà essere prescritto il controllo del regolare svolgimento delle elezioni e l'informazione adeguata degli assicurati. Il Consiglio federale potrà prevedere eccezioni all'obbligo di stilare liste di candidati.
Art. 53a Disposizioni d'esecuzione
Lettera a: la vecchia lettera b dell'articolo 53a è stata abrogata nell'ambito delle riforma strutturale. Essa prevedeva che il Consiglio federale potesse emanare disposizioni sui requisiti che devono adempiere le persone e istituzioni incaricate dell'investimento e dell'amministrazione del patrimonio. Dai materiali relativi a quella modifica di legge non risulta che la questione dell'abilitazione di persone esterne quali amministratori patrimoniali sia stata affrontata in occasione dell'abrogazione di questa norma di delega.
L'articolo 48f capoverso 4 OPP 2 (che entrerà in vigore l'1.1.2014) enumera le persone esterne che possono essere incaricate di amministrare il patrimonio nell'ambito della previdenza professionale. Gli amministratori patrimoniali indipendenti non figurano nell'elenco esaustivo. Questa omissione costituisce una restrizione del diritto alla libertà economica (art. 27 Cost.), anche se in virtù dell'articolo 48f capo-