Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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queste prestazioni sono garantite dal fondo di garanzia analogamente ad altre prestazioni pensionistiche in caso di insolvenza dell'istituto di previdenza o della collettività di assicurati. La necessaria base legale è fornita già dall'articolo 56 capoverso 1 lettera b LPP, secondo cui il fondo di garanzia garantisce le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolvibili. La forma speciale di versamento della prestazione di libero passaggio prevista dall'articolo 60 capoverso 2 lettera f e dall'articolo 60a AP-LPP costituisce una prestazione legale sui generis.

Nel quadro del progetto «Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio», attualmente dibattuto in Parlamento, sarà introdotto un diritto legale al versamento dell'avere di libero passaggio sotto forma di rendita per un'ulteriore categoria di persone: chi nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale riceverà una quota di una rendita o di una prestazione d'uscita, avrà il diritto di farla convertire in una rendita dall'istituto collettore (v. messaggio sul conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio122)

Art. 62 cpv. 1 lett. c

Si tratta di un adeguamento puramente formale: il termine «organo di controllo» è sostituito con «ufficio di revisione».

Art. 64a cpv. 1 lett. h (nuova)

Conformemente all'articolo 44c vOPP 2, fino al 31 dicembre 2011 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali esaminava ogni anno la situazione finanziaria degli istituti di previdenza sulla base dei dati forniti dalle autorità di vigilanza e faceva rapporto al Consiglio federale. Dato che con l'entrata in vigore della riforma strutturale, il 1° gennaio 2012, questa disposizione è stata abrogata e quindi l'UFAS non è più competente per la stesura del rapporto (v. commento all'abrogazione dell'art. 44c vOPP 2 nel Bollettino della previdenza professionale n° 123, p. 65, disponibile in francese e tedesco). Da allora, la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) svolge ogni anno un sondaggio sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza che le permette di rilevare le eventuali falle del sistema e di meglio adattare le misure di alta vigilanza alle esigenze effettive. L'avamprogetto prevede dunque l'estensione dell'elenco dei compiti della CAV PP e al contempo la creazione della necessaria base legale per questa attività. La nuova lettera h autorizza la CAV PP a svolgere indagini sulla situazione della previdenza professionale. Dato che gran parte delle informazioni necessarie sono custodite presso gli istituti di previdenza, la nuova disposizione stabilisce che la CAV PP (e, per delega, la sua segreteria) possono esigere i dati direttamente dagli istituti di previdenza, senza passare per le autorità di vigilanza. Gli istituti di previdenza sono tenuti a rispondere alla richiesta della CAV PP. Questa procedura semplificata permette di risparmiare tempo e, quindi, di garantire l'attualità del rapporto.

Art. 64c cpv. 2 lett. a

Il criterio del «numero di assicurati» attualmente previsto dall'articolo 64c capoverso 2 lettera a per il calcolo della tassa di vigilanza annuale è poco chiaro. Quando è

122 FF 2013 4151