Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 199Fedlex · Rapporto esplicativo
stata istituita la CAV PP, si è deciso di fissare l'ammontare della tassa annuale tenendo conto non soltanto del numero degli assicurati attivi, ma anche del numero delle rendite versate. L'articolo 64c parla tuttavia semplicemente di «assicurati». Questa disposizione va pertanto adeguata precisando che la tassa è calcolata in funzione delle rendite versate e non del numero di beneficiari di rendita. Il calcolo della tassa in base al numero delle rendite versate semplifica il compito degli istituti di previdenza rispetto a quello in funzione del numero dei beneficiari di rendite, poiché non richiede una distinzione tra rendite principali e rendite accessorie (p. es. rendite per i figli). Le liquidazioni in capitale non sono invece prese in considerazione.
Art. 65 cpv. 2bis e 2ter
Capoverso 2bis: gli istituti di previdenza devono rispettare principi collettivi nello stabilire l'ammontare dei contributi per la copertura dei rischi morte e invalidità. Come finora sarà compito del perito in materia di previdenza professionale proporre all'organo competente dell'istituto di previdenza, sulla base della propria perizia attuariale, l'ammontare dei contributi di rischio. In futuro, nella previdenza professionale non sarà tuttavia più possibile fissarli individualmente secondo i principi delle assicurazioni-vita, come accade oggi presso alcuni istituti collettivi autonomi e non autonomi. Il problema degli istituti collettivi non autonomi è che di regola essi ripercuotono interamente sugli assicurati i contributi di rischio fatturati dagli istituti di assicurazione, che sono fortemente individualizzati. Gli istituti collettivi autonomi sono costretti, per continuare a essere concorrenziali, a prevedere una certa individualizzazione, perché altrimenti non potrebbero proporre offerte interessanti ai «buoni rischi». L'individualizzazione fa però si che all'interno di una medesima collettività aziendale vengano a crearsi enormi differenze tra i diversi contributi di rischio, il che viola il principio della solidarietà aziendale su cui si fonda la previdenza professionale. Al Consiglio federale sarà attribuita la competenza di precisare i principi della collettivizzazione dei rischi morte e invalidità.
Capoverso 2ter: per motivi di sistematica legislativa, l'attuale capoverso 2bis diventerà il capoverso 2ter. Sotto il profilo materiale, la disposizione resta invariata.
Art. 75 Contravvenzioni
L'articolo 75 sarà adeguato ai principi di tecnica legislativa oggi vigenti per le disposizioni del diritto penale accessorio.
La comminatoria di pena dell'articolo 75 numero 1 comma 4 prevede l'arresto o la multa fino a 10 000 franchi. I reati menzionati ai commi 1-3 sono pertanto contravvenzioni. In occasione della revisione della parte generale del Codice penale, per questo gruppo di reati è stata abolita la sanzione dell'arresto. Le contravvenzioni possono pertanto essere punite soltanto con la multa. Può inoltre essere abrogata la disposizione esplicita del numero 2, poiché è divenuta superflua in seguito ad adeguamenti legislativi più recenti. Il principio legale di opportunità consente di rinunciare al procedimento penale nei casi di lieve entità (art. 8 cpv. 1 CPP, art. 52 CP).