Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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Art. 41 cpv. 3
L'espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento» (v. commento all'art. 13 cpv. 1).
Art. 44 cpv. 1
L'affiliazione dei lavoratori indipendenti senza personale a un istituto collettivo è controversa e non è attualmente accettata dalle autorità fiscali per mancanza di una chiara base legale (v. la circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni [AFC] n. 1 del 30 gennaio 1986 «Bundesgesetz zur Anpassung des BdBSt an das Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge» e il promemoria dell'AFC del 13 giugno 1988 «Critères à remplir par l'institution de prévoyance de la branche professionnelle permettent aux indépendants [avec ou sans personnel] de s'assurer»; v. anche le decisioni del Tribunale federale 2C_309/2007 dell'11.12.2007 e 2P.127/2001 del 21.12.2001 nonché il Bollettino della previdenza professionale
n. 11, N. 67 e n. 48, N. 281) Secondo l'articolo 44 LPP, un indipendente senza personale può assicurarsi presso l'istituto di previdenza della sua professione. Se non esiste alcun istituto di previdenza della sua associazione professionale, può assicurarsi soltanto presso la Fondazione Istituto collettore LPP. Il 20 marzo 2013, il Consiglio nazionale ha accolto il postulato 12.3981 «Secondo pilastro per gli indipendenti senza collaboratori», che chiede di migliorare la situazione dei lavoratori indipendenti nel secondo pilastro. La CAV PP pubblicherà inoltre una comunicazione concernente le possibilità di affiliazione dei lavoratori indipendenti.
Per questa ragione, l'articolo 44 AP-LPP autorizza esplicitamente gli indipendenti ad affiliarsi a un istituto di previdenza che non sia quello della loro professione e che prevede tale possibilità nel suo regolamento.
Art. 46 cpv. 1
La soglia d'entrata di 14 040 franchi stabilita negli articoli 2 e 7 AP-LPP vale anche per l'assicurazione facoltativa per i lavoratori al servizio di più datori di lavoro. L'accesso di questi lavoratori al secondo pilastro non è dunque agevolato soltanto nell'assicurazione obbligatoria ma, grazie a questa modifica, anche in quella facoltativa.
Art. 49 cpv. 1, secondo periodo, e 2 n. 2 e 2a (nuova)
Capoverso 1, secondo periodo: l'espressione «età del pensionamento» è sostituita con «età di riferimento» (v. commento all'art. 13 cpv. 1 AP-LPP).
Capoverso 2 numeri 2 e 2a (nuovo): questo capoverso elenca le disposizioni della LPP applicabili anche alla previdenza più estesa degli istituti di previdenza con prestazioni integrate.
Il tenore attuale del numero 2, introdotto nel corso della 1a revisione LPP, è ormai obsoleto, poiché menziona una disposizione sugli acquisti supplementari per il prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia che avrebbe dovuto essere introdotta con l'11a revisione dell'AVS e che quindi non è entrata in vigore. Per contro, occorre estendere il campo d'applicazione di una disposizione della LPP introdotta dalla presente revisione (v. commento all'art. 89a cpv. 6 n. 2 AP-CC).