Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 192Fedlex · Rapporto esplicativo
44 anni, al 15 per cento tra i 45 e i 54 anni e al 18 per cento a partire dai 55 anni. Per non penalizzare i lavoratori dell'ultima categoria rispetto a quelli più giovani sul mercato del lavoro è previsto un livellamento della graduazione delle aliquote. Concretamente, l'aliquota resterà invariata tra i 25 e i 34 anni, aumenterà all'11,5 per cento (+1,5 punti percentuali) tra i 35 e i 44 anni e salirà al 17,5 per cento (+2,5 punti percentuali) tra i 45 e i 54 anni. Gli accrediti dei lavoratori ultracinquantacinquenni scenderanno invece al 17,5 per cento (-0,5 punti percentuali), ossia la stessa aliquota prevista tra i 45 e i 54 anni. Questa modifica dovrebbe favorire ulteriormente l'occupazione dei lavoratori anziani.
A causa della riduzione degli accrediti di vecchiaia per i lavoratori che hanno passato i 55 anni, l'avere di vecchiaia di queste persone crescerà in misura inferiore rispetto a oggi. Questa perdita sarà compensata dalla misura prevista per la generazione di transizione (v. art. 56 cpv. 1 lett. i AP-LPP).
L'obbligo legale di alimentare l'avere con gli accrediti di vecchiaia termina al raggiungimento dell'età di riferimento. Passato questo limite d'età è possibile computare ulteriori accrediti in applicazione dell'articolo 33b nel quadro della previdenza più estesa.
Art. 17, secondo periodo (nuovo)
In caso di riscossione di una percentuale di rendita anche le eventuali rendite per figli sono concesse in misura proporzionale119. In seguito all'introduzione del diritto legale a una percentuale della rendita di vecchiaia è necessario riprendere anche per le rendite per i figli di cui all'articolo 17 la stessa disposizione prevista attualmente all'articolo 25 per le rendite per i figli relative alle rendite d'invalidità (e alle frazioni di esse).
Art. 20a cpv. 1, frase introduttiva
L'articolo 19a LPP è stato introdotto in seguito all'entrata in vigore della legge sull'unione domestica registrata (LUD). L'articolo 20a LPP non fa riferimento a questa disposizione, ma rinvia unicamente agli articoli 19 e 20 LPP. La presente modifica corregge questa svista.
Art. 21 cpv. 3 (nuovo)
La disposizione vigente prevede che in caso di morte di un assicurato che non riceveva ancora una rendita, le rendite per superstiti sono calcolate in base alla rendita intera d'invalidità cui l'assicurato avrebbe avuto diritto in quel momento. Nel caso dei beneficiari di rendite di vecchiaia o d'invalidità, le rendite per superstiti sono calcolate in base all'importo della rendita effettivamente percepita. Nessuna di queste disposizioni è tuttavia applicabile al caso di un assicurato che ha già raggiunto l'età di riferimento (e non può quindi più diventare invalido), ma non riscuote
119 Pur essendo evidente, questo fatto deve essere indicato esplicitamente nell'articolo 17, poiché secondo il diritto vigente l'importo della rendita per figli equivale a quello della rendita per orfani, che per principio è calcolata sulla base della rendita intera riscossa dall'assicurato, o se questi è deceduto prima dell'insorgenza di un caso di previdenza, sulla base della rendita d'invalidità cui egli avrebbe avuto diritto in quel momento.