Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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modifica, i piani previdenziali preesistenti che prevedono un età minima per la riscossione delle prestazioni inferiore a 62 anni nel caso delle persone affiliate presso di loro alla fine dell'anno civile precedente l'entra in vigore della presente modifica. Se queste persone raggiungeranno l'età minima regolamentare entro cinque anni, potranno far valere il loro diritto alle prestazioni di vecchiaia conformemente a quel regolamento. Se non andranno in pensione entro il termine transitorio di cinque anni, in seguito potranno farlo soltanto all'età minima prevista dall'articolo 13 capoverso 2 AP-LPP (62 anni), salvo in casi eccezionali previsti dal Consiglio federale.
Questa disposizione transitoria non tutela invece gli assicurati dall'eventualità che il loro istituto di previdenza modifichi il suo regolamento, riducendo il periodo di anticipazione della rendita.
Modifica della LFLP
Art. 1 cpv. 4 (nuovo)
Questa modifica intende eliminare le incertezze giuridiche che attualmente sussistono riguardo alle prestazioni concesse da fondazioni previdenziali non registrate, quali la Fondazione FAR nel settore dell'edilizia principale, al fine di attenuare le perdite finanziarie derivanti dal pensionamento anticipato.
La legge sul libero passaggio è concepita per rapporti previdenziali in cui le prestazioni sono finanziate secondo il sistema di capitalizzazione. Essa garantisce che allo scioglimento del rapporto previdenziale l'intestatario riceva le prestazioni d'entrata apportate e quelle acquisite da quel momento in poi. Nelle casse gestite secondo il primato dei contributi la prestazione di uscita corrisponde all'avere a risparmio o alla riserva matematica (art. 15), in quelle gestite secondo il primato delle prestazioni al valore attuale delle prestazioni acquisite (art. 16). In tutti i rapporti previdenziali tra istituti di previdenza registrati e intestatari, almeno una parte delle prestazioni, vale a dire le prestazioni di vecchiaia regolamentari, è finanziata secondo il sistema di capitalizzazione; questo non vale per le altre prestazioni, ossia le prestazioni d'invalidità e per i superstiti. Ciononostante, questi rapporti previdenziali sottostanno integralmente alla legge sul libero passaggio. In considerazione del fatto che una parte delle prestazioni non è finanziata secondo il sistema di capitalizzazione, tuttavia, alla fine del rapporto previdenziale i relativi contributi non devono essere corrisposti all'intestatario insieme alla prestazione d'uscita.
Negli ultimi anni, nel settore edile sono stati introdotti sistemi collettivi di prefinanziamento del pensionamento anticipato che permettono ai lavoratori di andare in pensione anzitempo senza subire perdite finanziarie insostenibili. Per i salariati che rientrano nel campo d'applicazione di questi contratti collettivi di lavoro, che a tutt'oggi sono di regola dichiarati d'obbligatorietà generale a livello nazionale o perlomeno cantonale, vengono versati contributi paritetici o addirittura sovraparitetici a un'apposita fondazione al fine di finanziare il pensionamento anticipato, in particolare accordando rendite transitorie fino al raggiungimento dell'età di riferimento e compensando gli accrediti di vecchiaia LPP. Queste fondazioni sono considerate istituti di previdenza non registrati ai sensi dell'articolo 89a capoverso 6 CC.