Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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Disposizioni transitorie della modifica del... (Legge federale del ... sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020)
a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso
La lettera a riprende invariata la lettera a capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 e garantisce che l'adeguamento dell'aliquota minima di conversione avrà effetto soltanto al momento della conversione dell'avere di vecchiaia in una rendita e non inciderà quindi sulle rendite in corso.
b. Aliquota minima di conversione
Con questa disposizione transitoria, il legislatore stabilisce il lasso di tempo entro cui dovrà avvenire la riduzione dell'aliquota minima di conversione. Questo periodo sarà tuttavia più breve di quello previsto dalla 1a revisione LPP, in modo da correggere al più presto l'attuale situazione di squilibrio.
Al Consiglio federale sarà data la competenza di stabilire l'aliquota minima di conversione durante il periodo transitorio. Per tenere conto della situazione degli istituti di previdenza, lasciando però alle misure compensative il tempo di agire, il Consiglio federale ridurrà l'aliquota minima di conversione all'età di riferimento dal 6,8 al 6 per cento entro un lasso di tempo relativamente breve, a scatti di 0,2 punti percentuali all'anno a partire dall'entrata in vigore della riforma. Stabilirà anche le aliquote di conversione applicabili in caso di anticipazione o rinvio delle prestazioni di vecchiaia. L'attribuzione al Consiglio federale della competenza di prevedere aliquote minime di conversione diverse per gli uomini e le donne durante il periodo transitorio è dovuta al contemporaneo aumento dell'età di riferimento delle donne. Per il calcolo delle prestazioni d'invalidità e per i superstiti sarà applicabile l'aliquota minima di conversione secondo l'articolo 24 capoverso 2.
c. Generazione di transizione e garanzia delle prestazioni
Gli assicurati che all'entrata in vigore della presente revisione avranno compiuto il 40° anno d'età (generazione di transizione) avranno diritto alle prestazioni calcolate secondo la versione immediatamente previgente della presente legge. Tuttavia, la garanzia delle prestazioni di vecchiaia sarà accordata unicamente alle persone che le riscuoteranno all'età di riferimento o successivamente, dato che il diritto vigente garantisce le prestazioni soltanto al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Secondo le proiezioni effettuate, nel caso degli assicurati più giovani le misure compensative a lungo termine dovrebbero bastare a compensare la riduzione delle prestazioni derivante dall'adeguamento dell'aliquota minima di conversione. Per finanziare la garanzia delle prestazioni, gli istituti di previdenza riceveranno sussidi dal Fondo di compensazione LPP. Il Consiglio federale stabilirà l'entità della garanzia e le modalità di calcolo dei sussidi, inserendo le relative disposizioni nell'ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG, RS 831.432.1).
d. Adeguamento delle disposizioni regolamentari all'età minima legale
Questa disposizione transitoria consente agli istituti di previdenza di continuare ad applicare ancora per cinque anni, a contare dall'entrata in vigore della presente