Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 201Fedlex · Rapporto esplicativo

riscatto. Come per gli altri casi di riscatto speciali, anche per questi casi dovranno essere emanate disposizioni di coordinamento a livello di ordinanza.

Art. 81b (nuovo) Deduzione dei contributi versati all'assicurazione facoltativa in

virtù dell'articolo 47

In virtù dell'articolo 47 LPP, le persone che cessano di essere assoggettate all'assicurazione obbligatoria possono continuare facoltativamente l’intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia. Il diritto vigente, tuttavia, non stabilisce esplicitamente in che misura i contributi versati facoltativamente in virtù dell'articolo 47 possano essere dedotti per quanto concerne le imposte di Confederazione, Cantoni e Comuni. Il nuovo articolo 81b chiarirà questo aspetto.

Secondo la prassi vigente i contributi sono deducibili, implicitamente, conformemente all'articolo 81. Se tuttavia una persona assicurata facoltativamente non consegue un reddito soggetto all'AVS corrispondente, può dedurre i contributi per al massimo due anni. Questa restrizione è motivata dal fatto che conformemente all'articolo 1 capoverso 2 LPP il salario assicurabile nella previdenza professionale non deve superare il reddito soggetto all'AVS e che quindi un'eccezione a questo principio può essere autorizzata soltanto per un periodo di tempo molto limitato. Tranne nel caso eccezionale previsto dal nuovo articolo 81b, la limitazione sarà mantenuta e sancita nella legge per motivi di trasparenza e certezza giuridica.

Il capoverso 2 stabilisce un'eccezione al capoverso 1: per le persone licenziate tra il compimento del 58° e del 60° anno d'età la deducibilità dei contributi versati sarà prorogata fino al raggiungimento dell'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia. Questa disposizione garantisce che le persone licenziate a un'età in cui è per esperienza molto difficile trovare nuovamente un lavoro possano preservare il loro diritto a una rendita vitalizia della previdenza professionale. La proroga della deducibilità fiscale sancita dal capoverso 2 ha quindi lo scopo di permettere agli interessati di mantenere il diritto a una rendita vitalizia. Le prestazioni di vecchiaia potranno pertanto essere riscosse soltanto sotto forma di rendita (con riserva dell'articolo 37 capoverso 3), anche per evitare che questa disposizione venga sfruttata per strategie di ottimizzazione fiscale.

Per le persone che al momento del licenziamento avranno già compiuto il 60° anno d'età varrà la regola generale del capoverso 1, dato che entro il termine di due anni raggiungeranno comunque l'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia. L'applicazione del capoverso 2, però, peggiorerebbe la loro situazione rispetto a oggi.

Art. 97 cpv. 1bis, primo periodo

In virtù della competenza attribuitagli, il Consiglio federale emanerà prescrizioni che permetteranno all'Ufficio federale di statistica di elaborare basi attuariali. Queste serviranno a stimare con maggiore precisione la speranza di vita dei beneficiari di rendita degli istituti di previdenza. Insieme al tasso d'interesse tecnico, la speranza di vita è uno dei due parametri fondamentali per la determinazione dell'aliquota minima di conversione.