Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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dità parziale cambia istituto di previdenza, il nuovo istituto necessita di informazioni su queste prestazioni per poter calcolare le possibilità di riscatto (v. art. 79b cpv. 2 AP-LPP) o il salario da assicurare obbligatoriamente. Analogamente alle informazioni concernenti l'ammontare dell'avere all'età di 50 anni o la sua eventuale costituzione in pegno, questi dati devono pertanto seguire l'avere di libero passaggio in caso di uscita dell'assicurato o di suo trasferimento in un altro istituto. Se l'assicurato ha riscosso la totalità delle prestazioni di vecchiaia, non vi è più alcuna prestazione d'uscita con cui trasmettere queste informazioni al momento del passaggio al nuovo istituto. In tal caso, il nuovo istituto di previdenza deve chiedere le informazioni necessarie direttamente all'assicurato. Anche gli istituti di libero passaggio devono ricevere e trasmettere queste informazioni, per l'eventualità che l'avere di libero passaggio venga nuovamente versato a un istituto di previdenza.

Art. 16 cpv. 3, terzo periodo, e 5

Capoverso 3: si tratta di una modifica redazionale che concerne soltanto il testo tedesco.

Capoverso 5: l'espressione «limite d'età ordinario» è sostituita con «età di riferimento».

Art. 17 cpv. 2 lett. a–c e g (nuova)

Lettere a–c: l'espressione «limite ordinario d'età» è sostituita con «età di riferimento».

Lettera g: il capoverso 2 elenca esaustivamente sei contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi che possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato, se la loro entità è fissata nel regolamento e la loro necessità è dimostrata o la loro deduzione è raccomandata dal perito in materia di previdenza professionale. Con la nuova lettera g è introdotta la possibilità di dedurre un contributo destinato a finanziare l'aliquota di conversione. Lo scopo di questo nuovo contributo è quello di aumentare la trasparenza della deduzione dei contributi da parte degli istituti di previdenza e di impedire finanziamenti trasversali tra il processo di rischio e quello di risparmio per la vecchiaia (v. il commento all'art. 37 cpv. 2 lett. b AP-LSA).

Art. 24a

L'espressione «età conferente il diritto alla rendita» è sostituita da «età di riferimento».123

Art. 24f, secondo periodo

Dato che la possibilità di rinviare la riscossione della rendita fino a 70 anni non dipende più dal regolamento dell'istituto di previdenza ma è prevista dalla legge, la

123 Questa disposizione sarà modificata in misura più sostanziale nell'ambito del progetto «Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio» Quando sarà redatto il messaggio bisognerà valutare la necessità di una disposizione di coordinamento per evitare che la modifica materiale eventualmente introdotta nel quadro di detto progetto non venga soppressa dalla presente modifica.