Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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conservazione dei dati deve essere garantita fino a dieci anni dopo questa soglia, ossia fino al compimento dell'80° anno d'età e non più del 75°, come finora.

Art. 25 cpv. 2 (nuovo)

Con la riforma strutturale sono state introdotte nella LPP nuove disposizioni in materia di lealtà e integrità dei responsabili degli istituti di previdenza. Anche i responsabili degli istituti di libero passaggio sono per principio soggetti a queste disposizioni. Data la specificità di questi istituti, tuttavia, non è possibile applicarle alla lettera, ragion per cui appare ragionevole un'applicazione per analogia. Per esempio, l'applicazione rigida dell'articolo 48h OPP 2 non appare appropriata nel caso degli istituti di libero passaggio fondati da banche. Una separazione rigorosa tra le persone incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale e quelle rappresentate nell'organo supremo dell'istituto sarebbe addirittura aberrante, poiché il cliente di una banca che trasferisce il suo avere all'istituto di libero passaggio fondato dalla medesima lo fa proprio per via del suo stretto legame con l'istituto bancario. Appare inoltre opportuno che la banca fondatrice possa avere dei rappresentanti nell'organo supremo dell'istituto, per sottolineare questo stretto legame e presentarsi quale garante dell'istituto verso l'esterno. Nell'ordinanza occorrerà dunque prevedere un'apposita deroga.

Art. 26 cpv. 1bis (nuovo), cpv. 2 e 3

Capoverso 1bis: per fondare un istituto di libero passaggio, attualmente basta rispettare le disposizioni generali sulla costituzione di istituti di previdenza professionale (art. 12 segg. OPP 1124). Non esistono invece disposizioni particolari in materia che tengano conto delle peculiarità degli istituti di libero passaggio. Per esempio, non è prescritto alcun patrimonio iniziale minimo

Questa lacuna è problematica, poiché gli intestatari di averi di libero passaggio godono sì della protezione dei depositanti secondo l'articolo 37a della legge sulle banche125; questa garanzia sussiste tuttavia soltanto se i fondi sono regolarmente trasmessi a una banca o a un'istituzione soggetta alla vigilanza della FINMA. In caso di utilizzo abusivo dei fondi da parte dei responsabili di un istituto di libero passaggio, come è accaduto in passato126 in alcuni istituti indipendenti dalle banche, gli assicurati possono subire perdite enormi. In caso di insolvenza di un istituto di libero passaggio, le perdite sui fondi ivi depositati non sono nemmeno coperte dal fondo di garanzia. Per prevenire tali abusi, i requisiti per la costituzione di un istituto di libero passaggio saranno resi più severi: il Consiglio federale fisserà un patrimonio iniziale e prestazioni di garanzia per i nuovi istituti, come è già il caso oggi per gli istituti collettivi e comuni conformemente all'articolo 65 capoverso 4 LPP. Dato che gli istituti di libero passaggio non dispongono di un organo supremo paritetico, che svolge una funzione di controllo, la garanzia dovrà essere fornita a tempo illimitato. Per rispettare il principio di parità di trattamento, anche gli istituti di libero passaggio esistenti verranno obbligati a fornire la garanzia richiesta entro un congruo termine. Quale misura supplementare per garantire l'utilizzo corretto dei fondi, andrà inoltre valutata la possibilità di obbligare gli istituti, nella fase di avviamento dell'at-

124 RS 831.435.1

125 RS 952.0

126 V. per esempio il caso della fondazione di libero passaggio Fina.