Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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tenere meglio conto dei bisogni individuali degli assicurati e della loro reale situazione sul mercato del lavoro (v. cap. 2.1.3).

L’armonizzazione dell’età di riferimento a 65 anni corrisponde altresì all’evoluzione reale che si constata in alcuni istituti di previdenza, che l’hanno già realizzata nei loro regolamenti. In effetti, per il 18 % delle donne assicurate nell’ambito della previdenza professionale, l'età di pensionamento regolamentare è già fissata a 65 anni. Nell’ambito della previdenza professionale, l’armonizzazione dell’età di riferimento a 65 anni comporterà per le donne un aumento dell’avere di vecchiaia e quindi un miglioramento della rendita compreso tra il 4 e il 5 %. Questo miglioramento è ascrivibile al prolungamento del processo di risparmio.

2.1.2.2 Aumento graduale dell’età di riferimento per le donne a 65 anni

Per dar modo agli assicurati di pianificare con sufficiente anticipo la loro previdenza ed evitare di stravolgere i loro piani previdenziali, occorrono disposizioni transitorie che prevedano un aumento graduale dell’età di riferimento. Il progetto prevede dunque di aumentare di due mesi all’anno l’età di riferimento per le donne sia nella LAVS sia nella LPP dai 64 anni attuali fino al raggiungimento dei 65 anni. L’aumento inizierà al più presto un anno dopo l’entrata in vigore della presente modifica, sicché l’età di 65 anni prevista per le donne verrà raggiunta dopo un periodo transitorio di sei anni.

L’età di riferimento sarà innalzata per gradi come segue:

Tabella 2-1

Aumento graduale dell’età di riferimento a 65 anni

Anno Età di riferimento

Entrata in vigore della modifica 64 anni

+ 1 anno 64 anni e 2 mesi

+ 2 anni 64 anni e 4 mesi

+ 3 anni 64 anni e 6 mesi

+ 4 anni 64 anni e 8 mesi

+ 5 anni 64 anni e 10 mesi

+ 6 anni 65 anni

Contrariamente a quanto previsto nell’ambito della 10a revisione dell’AVS e dei due progetti elaborati per l’11a revisione, le disposizioni transitorie non prevedono aliquote di riduzione attenuate in caso di riscossione anticipata della rendita. Si è infatti constatato che tale soluzione rappresenta un incentivo all’anticipazione della rendita. Infatti, dopo lo spirare delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell’AVS, che per le prime annate toccate dall’aumento dell’età di pensionamento da 63 a 64 anni prevedeva un’aliquota di riduzione del 3,4 % invece del 6,8 %, la quota di donne che optano per l’anticipazione della rendita è scesa dal 27,4 all’11,4 % assestandosi praticamente allo stesso livello degli uomini, che si situa al 10,4 %.