Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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2.1.3 Flessibilizzazione della riscossione della rendita

• L'assicurato può scegliere liberamente quando riscuotere la rendita di vecchiaia.

• La rendita può essere riscossa a partire dai 62 anni e rinviata fino ai 70 anni sia nel 1° che nel 2° pilastro.

• La rendita viene aumentata in caso di rinvio e ridotta in caso di anticipazione.

• È possibile passare gradualmente dalla vita professionale al pensionamento grazie alla riscossione parziale della rendita.

2.1.3.1 Normativa vigente

Le vigenti normative della LAVS e della LPP ammettono già un certo grado di flessibilità, che dovrà ora essere sviluppato. Nell’AVS, l’età minima per il pensionamento anticipato è fissata a 62 anni per le donne e 63 anni per gli uomini. Nella previdenza professionale, gli istituti di previdenza possono prevedere nel loro regolamento la possibilità di riscuotere una prestazione di vecchiaia a partire dai 58 anni37. In caso di ristrutturazione aziendale o per motivi di sicurezza pubblica è ammessa anche un’età inferiore. Nell’AVS, la rendita può essere rinviata al massimo fino all’età di 70 anni. Nella previdenza professionale gli istituti di previdenza possono anch’essi prevedere un differimento fino a 70 anni e il versamento di ulteriori contributi su base volontaria, in caso di proseguimento dell’attività lucrativa. Nella realtà, circa il 60 % degli assicurati è oggi assoggettato a un regolamento di previdenza che consente di chiedere il pensionamento a partire dai 58 anni. Le possibilità di differimento e di pensionamento parziale sono invece ancora poco diffuse.

2.1.3.2 Descrizione del nuovo modello di riscossione flessibile della rendita

Per quanto riguarda l’AVS, la soluzione proposta presenta le seguenti caratteristiche:

− uomini e donne potranno entrambi riscuotere la rendita di vecchiaia con tre anni di anticipo al massimo, ossia a partire dai 62 anni. Rispetto alla normativa in vigore, la riscossione anticipata potrà essere chiesta un anno prima;

− contrariamente alla normativa in vigore, che consente l’anticipazione della rendita al compimento dei 62 o 63 anni per le donne e dei 63 o 64 anni per gli uomini, l’avamprogetto prevede la possibilità di anticipare la rendita di vecchiaia a partire da un mese qualsiasi;

− potrà essere chiesta la riscossione anticipata non soltanto della totalità della rendita, ma anche solo di una parte di essa, compresa tra il 20 e l’80 per cento. Si potrà quindi scegliere liberamente la percentuale di rendita che si desidera riscuotere anticipatamente, rinviando la riscossione della percentuale residua. L’assicurato potrà continuare a esercitare parallelamente un’attività

37 Art. 1i cpv. 1 OPP2. Questo limite inferiore è stato fissato nell’ambito della 1a revisione della LPP.