Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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2.1.3.3 Riscossione parziale della rendita

Nell’AVS, la vigente normativa non prevede la possibilità di anticipare o rinviare solo una parte della rendita di vecchiaia. Sia le imprese sia gli assicurati manifestano però di frequente il desiderio di un pensionamento meno brusco. Il pensionamento a tappe giova sia all’interessato, che ha modo di prepararsi meglio a questa nuova fase della vita, sia all’impresa, che può approfittare ancora per qualche anno delle conoscenze di un collaboratore e disporre di tempo a sufficienza per organizzare il suo avvicendamento.

Per venire incontro a questo desiderio di flessibilizzazione, sarà ora prevista la possibilità di anticipare o rinviare una parte (una percentuale) a scelta della rendita di vecchiaia. Dato che la riscossione parziale della rendita è volta a consentire un passaggio graduale dalla vita attiva al pensionamento, e che nell’arco di una settimana un giorno di lavoro corrisponde a una percentuale del 20 per cento, l'avamprogetto prevede che questa sia la percentuale minima che deve essere riscossa in caso di anticipazione. Analogamente, è proposta una percentuale massima dell’80 per cento, poiché è necessario stabilire un tetto massimo per poter operare la distinzione tra riscossione della totalità della rendita e riscossione parziale essendo prevista l’abolizione dell’obbligo contributivo in caso di riscossione della totalità della rendita. Nell’ipotesi di una combinazione tra anticipazione e posticipazione, tra i 62 e i 70 anni l’assicurato potrà chiedere una volta che la percentuale della rendita riscossa sia modificata. Potrà dunque esercitare questo diritto sia durante il periodo di anticipazione, sia durante il periodo di rinvio. Questa restrizione è intesa a garantire un minimo di semplicità e di efficacia nell’attuazione dell’AVS mantenendo nel contempo una duttilità sufficiente affinché si possa tener conto dei cambiamenti che possono avvenire nella situazione personale dell’assicurato.

Nella previdenza professionale obbligatoria, la vigente legge non prevede la riscossione parziale di prestazioni di vecchiaia, ma questa possibilità può essere prevista nei regolamenti degli istituti di previdenza. In futuro andrà riconosciuto a tutti gli assicurati un diritto alla riscossione parziale delle prestazioni di vecchiaia coordinato con la normativa AVS.

Concretamente, ogni istituto di previdenza dovrà offrire la possibilità di passare gradualmente dalla vita attiva al pensionamento in almeno tre tappe. In caso di anticipazione, alla prima tappa l’assicurato dovrà riscuotere almeno il 20 % delle prestazioni di vecchiaia. Nei loro regolamenti, gli istituti di previdenza potranno anche prevedere graduazioni più sottili per la riscossione della rendita e avranno ancora la possibilità di proporre agli assicurati il mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato (v. art. 33a LPP) e la protrazione del versamento dei contributi oltre l’età di riferimento (v. art. 33b LPP). Questa soluzione rende possibili molteplici combinazioni al di là della flessibilità minima garantita dalla legge.

In caso di ritiro parziale dalla vita attiva prima del raggiungimento dell’età di riferimento, l’assicurato deve poter scegliere liberamente se riscuotere anticipatamente le prestazioni di vecchiaia nella misura della riduzione dell’attività lavorativa. Dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, invece, potrà rinviare soltanto la parte delle prestazioni di vecchiaia corrispondente all’avere di vecchiaia massimo che avrebbe potuto risparmiare in base alle disposizioni previste dal regolamento dell’istituto di previdenza e al salario assicurabile a quel momento. Dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento, il rinvio è dunque subordinato, come già oggi, al proseguimento dell’attività lucrativa. Data la complessità della questione e le molte costellazioni