Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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lucrativa, sia in caso di anticipazione parziale, sia in caso di anticipazione della totalità della rendita;

− sarà prevista la possibilità di cumulare una frazione di rendita di invalidità o una rendita vedovile con una percentuale di rendita di vecchiaia;

− le regole applicabili al calcolo della rendita anticipata cambieranno: nel calcolo si terrà conto della mancanza di anni di contribuzione rispetto all’età di riferimento. La durata di contribuzione dell’avente diritto non corrisponderà quindi più a quella degli assicurati della sua classe di età e non sarà più considerata completa. In compenso l’obbligo contributivo sarà abolito per le persone senza attività lucrativa che riscuotono anticipatamente la totalità della rendita;

− i contributi versati tra la data dell’anticipazione e l’età di riferimento e dopo il raggiungimento dell’età di riferimento potranno essere computati per aumentare la rendita di vecchiaia.

Le disposizioni legali che disciplinano il pensionamento nella previdenza professionale dovranno garantire a tutti gli assicurati una flessibilità analoga a quella prevista nel primo pilastro. I due sistemi saranno considerati in modo distinto soltanto negli aspetti in cui presentano differenze sostanziali, come ad esempio la stretta connessione tra il rapporto di lavoro concreto e il rapporto di previdenza o la rilevanza fiscale di certi fatti. Per quanto riguarda la LPP, le modifiche proposte con l’avamprogetto sono pertanto le seguenti:

− come per l’AVS, la nuova normativa prevede a livello di legge che tutti gli istituti di previdenza devono permettere ai loro assicurati di riscuotere anticipatamente le prestazioni di vecchiaia a partire dai 62 anni. L’età minima aumenta dunque da 58 a 62 anni, ma sono previste eccezioni per situazioni particolari;

− gli istituti di previdenza devono offrire la possibilità di riscuotere le prestazioni di vecchiaia in almeno tre tappe. In caso di anticipazione deve però essere riscosso almeno il 20 % delle prestazioni di vecchiaia. Per la liquidazione in capitale, gli istituti di previdenza possono prevedere tre versamenti al massimo;

− anche la possibilità di rinviare la riscossione delle prestazioni fino ai 70 anni deve essere offerta a tutti, a patto che venga proseguita un’attività lucrativa in misura corrispondente;

− l’obbligo legale di contribuzione termina con il raggiungimento dell’età di riferimento. Gli istituti di previdenza possono prevedere nei loro regolamenti la possibilità di continuare a versare contributi fino alla cessazione dell’attività lucrativa o fino all’età di 70 anni al massimo, consentendo così un'ulteriore alimentazione dell’avere di vecchiaia.

Anticipazione e rinvio potranno anche essere combinati, tanto nell’AVS quanto nella previdenza professionale.