Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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consente di migliorare sensibilmente l’importo della rendita AVS in caso di anticipazione. Peraltro, il miglioramento previsto non sarà esclusivamente a carico dell’assicurazione, ma si baserà anche sul principio stesso di assicurazione, poiché i beneficiari contribuiranno al miglioramento con i contributi versati negli anni di gioventù. Per di più, dato che questa categoria di persone tende a essere meno longeva, il volume delle rendite da loro percepite durante la vecchiaia è inferiore al volume che corrisponderebbe alla speranza di vita media. La regolamentazione proposta è destinata in particolare alle donne, il cui reddito è spesso inferiore, alle soglie del pensionamento, a quello degli uomini.
Il disciplinamento proposto, i cui costi stimati nel 2030 si aggirano attorno ai 390 milioni di franchi, comprende le persone con un reddito massimo di circa 50 000 franchi (ossia 3,5 volte la rendita minima annua AVS, pari a fr. 49 140). Il riferimento all'importo annuo minimo della rendita AVS è stato scelto affinché gli importi evolvano parallelamente all’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari (v. art. 33ter LAVS).
Questo disciplinamento si basa sui seguenti due principi:
− computo dei contributi versati negli anni di gioventù.50 Secondo l’ordinamento vigente, questi contributi sono presi in considerazione nel calcolo della rendita AVS soltanto per colmare eventuali lacune contributive. Non hanno invece alcun effetto se il periodo di contribuzione in Svizzera è completo, vale a dire se copre l’intero arco di tempo compreso tra i 21 anni e l’età di riferimento (o del pensionamento anticipato). Il presente avamprogetto prevede di considerare questi contributi in caso di anticipazione della rendita AVS per compensare la riduzione della rendita dovuta agli anni contributivi mancanti fino ai 65 anni (v. cap. 2.1.3.4.3). Avrà diritto alla compensazione di un anno contributivo mancante chi avrà versato contributi per almeno dodici mesi tra il 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni e il 31 dicembre dell’anno che precede il compimento dei 21 anni. Potranno essere compensati in questo modo tre anni al massimo, che saranno computati in funzione dei redditi (espressi in multipli della rendita annua minima secondo l’articolo 34 capoverso 5 LAVS, affinché gli importi considerati evolvano seguendo l’evoluzione dei prezzi e dei salari);
− applicazione di un'aliquota di riduzione attuariale ridotta, che tiene conto della minore longevità delle persone a basso reddito ipotizzando una differenza di un anno e mezzo rispetto alla speranza di vita media. I destinatari del trattamento particolare potranno dunque beneficiare di un'aliquota di riduzione attuariale ridotta in caso di anticipazione a 62 o 63 anni e non subiranno alcuna riduzione attuariale in caso di anticipazione a 64 anni.
50 Si tratta dei contributi versati tra il 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni e il
31 dicembre dell’anno che precede il compimento dei 21 anni.