Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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Il lieve incremento dai 340 milioni61 del 2022 ai 360 milioni del 2025 è riconducibile in parte all’aumento dell’avere di vecchiaia medio all’inizio del versamento della rendita (fino al 2025 la LPP sarà ancora in fase di costituzione e soltanto dopo questa data i nuovi pensionati presenteranno un processo di risparmio completo, ossia a partire dal 25° anno d'età) e in parte al lieve aumento del numero di nuovi pensionati. Le misure compensative a lungo termine (nei primi anni soprattutto la ridefinizione della deduzione di coordinamento) eserciteranno un lieve effetto di contenimento sui costi della misura compensativa in favore della generazione di transizione. Dato che col tempo le misure a lungo termine compenseranno sempre più l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione LPP, a partire dal 2025 la necessità di ricorrere a misure compensative per la generazione di transizione si stabilizzerà e dal 2028 registrerà un costante decremento. L’indicazione dei costi in percentuale della massa salariale coordinata rappresenta l’importo dell’aliquota di contribuzione a favore del Fondo di garanzia LPP necessario per il finanziamento dei sussidi.

Espressi in termini di aumento percentuale dei contributi regolamentari degli assicurati attivi e dei datori di lavoro, i costi complessivi delle misure di compensazione ammonteranno nel 2019 al 5,2 %, raggiungeranno l’apice del 5,5 % nel 2025 e quindi decresceranno di nuovo per attestarsi al 5,2 % nel 2030.

2.2.3 Misure esaminate ma scartate

2.2.3.1 Anticipazione dell'inizio del processo di risparmio

Secondo la normativa vigente, l’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia inizia dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età. A titolo di ulteriore misura per compensare l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione LPP è stata esaminata la possibilità di anticipare l’inizio del processo di risparmio. Secondo una prima variante, il processo di risparmio sarebbe iniziato dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età, secondo una seconda variante dal 1° gennaio dopo il compimento del 20° anno. In tale contesto era previsto un accredito di vecchiaia del 5 % a partire, rispettivamente, dai 18 e dai 21 anni fino ai 24 anni.

L’anticipazione del processo di risparmio a partire dai 18 anni porterebbe a un’armonizzazione con l’AVS: per chi esercita un’attività lucrativa l’obbligo contributivo inizierebbe a 18 anni, sia per l’AVS sia per la previdenza professionale. Anche l’inizio del processo di risparmio anticipato a 21 anni piuttosto che a 18 comporterebbe una certa armonizzazione con l’AVS, poiché a 21 anni inizia l’obbligo contributivo indipendente dall’esercizio di un’attività lucrativa.

Questa misura è risultata solo parzialmente valida per compensare l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione LPP: a 18 o 21 anni, i giovani sono spesso ancora in formazione e non conseguono un reddito da attività lucrativa soggetto alla LPP. Di conseguenza questa misura consentirebbe soltanto a certe condizioni e

61 Le cifre assolute in franchi della stima dei costi relativa alla misura di compensazione in favore della generazione di transizione sono affette da incertezze, poiché è impossibile prevedere in quale misura la limitazione della cerchia dei beneficiari alle persone che decidono di iniziare a riscuotere la rendita all’età di riferimento o più tardi influirà sulla scelta della data d’inizio della riscossione della rendita. La stima qui presentata si fonda sul presupposto che i due terzi dei nuovi beneficiari di rendite decidano di riscuotere la rendita a partire dall’età di riferimento.