Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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2.2.2 Ripercussioni finanziarie dell’adeguamento dell’aliquota di conversione LPP e delle misure compensative
Tabella 2-14
Costi effettivi59 delle misure di compensazione Importi in milioni di franchi, in base all’indice dei prezzi 2013
Anno Misure compensative a lungo termine Misura compensativa in favore della Totale
generazione di transizione
Ridefinizione della Nuove aliquote degli In milioni di In % della massa deduzione di coordina- accrediti di vecchiaia60 franchi salariale coordinata mento 2019 1380 910 60 0,032350
2020 1380 910 140 0,082430
2021 1390 920 230 0,132540
2022 1400 920 340 0,192660
2023 1400 930 340 0,192670
2024 1410 940 350 0,192700
2025 1410 950 360 0,192720
2026 1410 970 360 0,192740
2027 1410 980 360 0,192750
2028 1410 990 360 0,192760
2029 1410 1010 350 0,182770
2030 1410 1020 320 0,172750
I costi generati dalle misure a lungo termine si situano in tutti i casi tra 2,3 e 2,4 miliardi di franchi e con l’andar del tempo non mutano in modo sostanziale. Il lieve aumento è dovuto in parte al generale aumento della massa salariale coordinata e in parte a trasferimenti tra gruppi d’età. La situazione è invece diversa per quanto riguarda la misura di compensazione in favore della generazione di transizione. Il brusco aumento previsto tra il 2019 e il 2022 è legato al graduale adeguamento dell’aliquota minima di conversione LPP. A partire dal 2022 l’aliquota ammonterà al 6,0 %. Perciò, da quel momento l'aumento dei costi diventerà soltanto marginale.
59La riforma della previdenza per la vecchiaia comporta un adeguamento delle disposizioni
concernenti le prestazioni della LPP e della base contributiva. Tuttavia, gli istituti di previdenza godono di una certa libertà nello strutturare le prestazioni e nel disciplinare il finanziamento. Devono però fornire in tutti i casi almeno le prestazioni previste dalla LPP (previdenza minima obbligatoria). Gran parte degli istituti di previdenza dispone però di piani di previdenza nel regime sovraobbligatorio. Molti istituti hanno dunque già ridotto l’aliquota di conversione, aumentato gli accrediti di vecchiaia o previsto nei loro regolamenti una deduzione di coordinamento scalare secondo il grado di occupazione. Questi istituti dovranno sostenere i costi previsti dalla legge soltanto in misura ridotta, o non dovranno sostenere alcun costo di questo tipo. Questi costi, al netto della previdenza sovraobbligatoria, vengono esposti come «costi effettivi».
60La stima dei costi riportati in questa colonna è effettuata ipotizzando che sia già stato
introdotta anche la ridefinizione della deduzione di coordinamento.