Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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2.2.2 Ripercussioni finanziarie dell’adeguamento dell’aliquota di conversione LPP e delle misure compensative

Tabella 2-14

Costi effettivi59 delle misure di compensazione Importi in milioni di franchi, in base all’indice dei prezzi 2013

Anno Misure compensative a lungo termine Misura compensativa in favore della Totale

generazione di transizione

Ridefinizione della Nuove aliquote degli In milioni di In % della massa deduzione di coordina- accrediti di vecchiaia60 franchi salariale coordinata mento 2019 1380 910 60 0,032350

2020 1380 910 140 0,082430

2021 1390 920 230 0,132540

2022 1400 920 340 0,192660

2023 1400 930 340 0,192670

2024 1410 940 350 0,192700

2025 1410 950 360 0,192720

2026 1410 970 360 0,192740

2027 1410 980 360 0,192750

2028 1410 990 360 0,192760

2029 1410 1010 350 0,182770

2030 1410 1020 320 0,172750

I costi generati dalle misure a lungo termine si situano in tutti i casi tra 2,3 e 2,4 miliardi di franchi e con l’andar del tempo non mutano in modo sostanziale. Il lieve aumento è dovuto in parte al generale aumento della massa salariale coordinata e in parte a trasferimenti tra gruppi d’età. La situazione è invece diversa per quanto riguarda la misura di compensazione in favore della generazione di transizione. Il brusco aumento previsto tra il 2019 e il 2022 è legato al graduale adeguamento dell’aliquota minima di conversione LPP. A partire dal 2022 l’aliquota ammonterà al 6,0 %. Perciò, da quel momento l'aumento dei costi diventerà soltanto marginale.

59La riforma della previdenza per la vecchiaia comporta un adeguamento delle disposizioni

concernenti le prestazioni della LPP e della base contributiva. Tuttavia, gli istituti di previdenza godono di una certa libertà nello strutturare le prestazioni e nel disciplinare il finanziamento. Devono però fornire in tutti i casi almeno le prestazioni previste dalla LPP (previdenza minima obbligatoria). Gran parte degli istituti di previdenza dispone però di piani di previdenza nel regime sovraobbligatorio. Molti istituti hanno dunque già ridotto l’aliquota di conversione, aumentato gli accrediti di vecchiaia o previsto nei loro regolamenti una deduzione di coordinamento scalare secondo il grado di occupazione. Questi istituti dovranno sostenere i costi previsti dalla legge soltanto in misura ridotta, o non dovranno sostenere alcun costo di questo tipo. Questi costi, al netto della previdenza sovraobbligatoria, vengono esposti come «costi effettivi».

60La stima dei costi riportati in questa colonna è effettuata ipotizzando che sia già stato

introdotta anche la ridefinizione della deduzione di coordinamento.