Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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2.2.3.3 Sistema con rendita variabile
Un’altra soluzione alternativa consisterebbe nello scomporre la rendita di vecchiaia in due parti, una fissa e una variabile. La parte fissa sarebbe definita con prudenza, mentre la parte variabile sarebbe stabilita in base alla performance pluriennale dei mercati finanziari. Se la performance è positiva, alla parte fissa potrebbe essere aggiunto un complemento variabile, anche per le rendite in corso. I pensionati parteciperebbero così ai risultati degli investimenti patrimoniali.
Questo sistema a rendite variabili non consentirebbe, tuttavia, di garantire le prestazioni, una condizione indispensabile per un’assicurazione sociale, e quindi di mantenere il loro livello. Nel sistema delle assicurazioni sociali, i pensionati devono poter contare su prestazioni fisse e prevedibili. Questo è un presupposto fondamentale affinché gli assicurati abbiano fiducia nella previdenza professionale. Occorre inoltre considerare che la Costituzione federale fissa un obiettivo di prestazione per il primo e il secondo pilastro, il cui raggiungimento potrebbe essere pregiudicato dall'introduzione di un sistema di rendite variabili.
2.2.3.4 Nessuna aliquota minima di conversione nella legge
Un’altra possibile alternativa prevede una legge senza aliquota minima di conversione, la quale sarebbe definita dalle casse pensioni secondo il loro libero apprezzamento. Al riguardo sono pendenti tre interventi parlamentari, che chiedono o di scorporare l’aliquota minima di conversione e il tasso di interesse minimo dalla legge, o di introdurre nella legge una formula per il calcolo di questi due parametri63. L’iniziativa parlamentare è attualmente al vaglio di una commissione parlamentare. Le mozioni sono state approvate recentemente dal Consiglio nazionale e devono ancora essere dibattute dal Consiglio degli Stati.
L’aliquota minima di conversione è definita nella legge (art. 14 LPP) sin dalla prima revisione della LPP, entrata in vigore il 1° gennaio 2005. Il Parlamento ha introdotto l’aliquota nella legge poiché ha ritenuto che fosse importante affidare al legislatore la determinazione di questo parametro. L’aliquota di conversione è in effetti un parametro fondamentale della LPP. Definisce il livello minimo delle prestazioni obbligatorie che deve essere garantito da tutti gli istituti di previdenza registrati. Per il primo e il secondo pilastro esiste inoltre un obiettivo comune sancito nella Costituzione. Questo parametro non può pertanto essere sottratto al controllo del legislatore, altrimenti si corre il rischio di compromettere il raggiungimento dell’obiettivo costituzionale.
63 12.414 Iv. pa. Bortoluzzi Scorporo dei parametri tecnici dalla LPP. 11.3778 Mo. Gruppo liberale radicale Previdenza professionale. Depoliticizziamo il tasso d'interesse minimo. 11.3779 Mo. Gruppo liberale radicale «Previdenza professionale. Depoliticizziamo l'aliquota minima di conversione».