Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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soltanto a una parte dei giovani di iniziare anticipatamente ad alimentare l'avere di vecchiaia. Un altro motivo per cui sarebbe solo parzialmente idonea è che avrebbe effetto soltanto per le persone che al momento dell’entrata in vigore della riforma della previdenza 2020 hanno meno di 25 anni. Potrebbe tuttavia offrire maggiori potenzialità per futuri adeguamenti dell’aliquota di conversione minima LPP, poiché grazie all’inizio precoce dell’alimentazione dell’avere di vecchiaia gli interessi composti produrrebbero il loro effetto per un periodo più lungo.

Alla luce dei vantaggi e degli svantaggi appena descritti, nell’ambito del presente progetto di riforma si è deciso di scartare questa misura.

2.2.3.2 «LPP sicura»62

Una soluzione alternativa all’adeguamento dell’aliquota minima di conversione al 6 % potrebbe consistere nel limitare le prestazioni minime legali che devono essere finanziate direttamente dagli istituti di previdenza trasferendo il resto al Fondo di garanzia LPP. In pratica si tratterebbe di liberare gli istituti di previdenza dall’obbligo di finanziare direttamente le prestazioni minime previste dalla legge a partire dal momento in cui il beneficiario raggiunge una certa età (p.es. 90, 85 o 80 anni); a partire da quel momento le prestazioni sarebbero a carico del Fondo di garanzia LPP. Esse sarebbero comunque ancora versate dagli istituti di previdenza, che però riceverebbero i sussidi necessari a tal fine. Questi dovrebbero essere finanziati con premi riscossi presso tutti gli istituti di previdenza. Le prestazioni sarebbero dunque finanziate indirettamente.

Il secondo pilastro è attualmente finanziato in larga parte secondo il principio di capitalizzazione, mentre la soluzione alternativa proposta si basa su un altro principio.

I principali vantaggi di questa soluzione consistono nella minore dipendenza dal capitale, nel fatto che potrebbe essere introdotto immediatamente e senza misure compensative e nella sua adattabilità ai nuovi parametri. Tra gli inconvenienti si può citare il fatto che non consente di realizzare risparmi (un franco di prestazione costa sempre un franco, a prescindere dal sistema; la differenza è che gli oneri sarebbero ripartiti diversamente nel tempo), una crescita incontrollabile delle necessità di finanziamento, una minaccia per la perequazione dei rischi e complicazioni di ordine amministrativo.

Per quanto concerne i costi in particolare, essendo fondata su un finanziamento secondo il principio distributivo questa soluzione sarebbe meno costosa all’inizio, ma più costosa in seguito. I conti che non si pagano subito dovranno essere pagati più tardi, correndo il rischio di non essere più in grado di farlo. Questo rischio sarebbe scaricato sulle generazioni più giovani. I confronti effettuati evidenziano che 25-30 anni dopo l’entrata in vigore della riforma i costi di questa soluzione alternativa supererebbero quelli delle misure proposte nell'avamprogetto. Il riversamento delle prestazioni versate oggi sulle generazioni di domani è ingiustificato e non è auspicabile. Considerati i vantaggi e gli svantaggi illustrati, questa soluzione alternativa non appare praticabile. I problemi attuali connessi alla fissazione dell’aliquota minima di conversione devono essere risolti cercando una soluzione basata sulla capitalizzazione completa delle prestazioni assicurate. Questo approccio è il solo che consenta di garantire un finanziamento duraturo della previdenza professionale nell’interesse delle generazioni future.

62 12.4211 Po. Jacqueline Fehr Rendite sicure nel secondo pilastro obbligatorio.