Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/31: Revisione dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) · 14 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati
chiede di rinunciare alla regolamentazione proposta o perlomeno di eliminare la menzione «almeno».
4.5.2 Tempi di allattamento
Secondo USI e FER in particolare, il tenore del progetto va oltre quanto raccomandato dall’Organizzazione internazionale del lavoro e quanto previsto dagli altri Paesi europei. Una pausa di almeno 30 minuti per le dipendenti occupate al massimo 4 ore al giorno è eccessiva e non risponde ad alcun bisogno fisiologico del bambino; inoltre, l’introduzione di una simile pausa avrà come conseguenza che le madri ancora allattanti non saranno più assunte per impieghi, tra l'altro molto apprezzati, che prevedono una durata del lavoro di alcune ore al giorno. Inoltre, risulta incomprensibile il motivo per cui venga fissato un limite a 7 ore (lett. c) mentre altri Paesi europei lo fissano a 8 ore; la durata del lavoro giornaliero determinante deve essere aumentata a 8 ore, come sostenuto anche da hotelleriesuisse. USI si chiede se, a scopo di semplificazione, non sia opportuno eliminare la lettera c dato che in ogni caso l’articolo 60 capoverso 1 OLL 1 prevede già la limitazione della giornata di lavoro a 9 ore per le donne incinte e le madri allattanti.
USI, FER e USAM chiedono che il progetto sia adattato in modo da prevedere una pausa di 30 minuti se la giornata di lavoro dura più 4 ore e di due volte 30 minuti se la giornata di lavoro è superiore a 8 ore. Veledes pur non essendo integralmente d'accordo con il progetto di revisione così come proposto, propone gli stessi limiti di USI, FER e USAM. CP, hotelleriesuisse e USAM chiedono che la lettera a del progetto di revisione sia eliminata. CP ritiene inoltre che occorra fissare a 30 minuti al massimo il tempo retribuito se la giornata di lavoro dura da 4 a 7 ore e a 60 minuti (o due volte 30 minuti) se la giornata di lavoro è superiore a 7 ore, mentre hotelleriesuisse chiede che il tempo di allattamento retribuito sia fissato ad almeno 60 minuti per una giornata di lavoro superiore a 4 ore e ad almeno 90 minuti per una giornata di lavoro superiore a 8 ore.
Nei casi in cui i limiti da essa proposti non fossero presi in considerazione, USI riterrebbe accettabile anche una pausa di 30 minuti se la giornata di lavoro dura più di 3 ore, di due volte 30 minuti se la giornata di lavoro dura più di 6 ore e di due volte 45 minuti se la giornata di lavoro dura più di 8 ore.
Dal canto suo, GastroSuisse auspica che la lettera c del progetto di revisione sia eliminata o eventualmente che soltanto le donne occupate a tempo pieno possano beneficiare della durata minima di 90 minuti.
4.5.3 Soppressione della distinzione tra allattamento all’interno o all’esterno dell’azienda
Secondo USI, FER e USAM la nuova disposizione deve prevedere espressamente che le pause siano retribuite unicamente se la lavoratrice allatta o tira il latte nell’azienda o in un locale vicino all’azienda. Per CP e hotelleriesuisse occorre prevedere espressamente che soltanto il tempo messo a disposizione per allattare e per tirare il latte sul luogo di lavoro sia retribuito; CP ritiene inoltre che le pause per allattamento debbano spezzare a metà il lavoro, come avviene per le altre pause previste dalla legge sul lavoro. Da parte sua, GastroSuisse chiede che nel testo dell’ordinanza venga precisato che l’allattamento all’esterno dell’azienda sia preso in considerazione come tempo di lavoro retribuito unicamente a titolo eccezionale. Secondo Veledes e USAM nella nuova regolamentazione va precisato che il datore di lavoro non deve sostenere spese supplementari per l’infrastruttura destinata all’allattamento nell’azienda.
520/2005/02540 \ COO.2101.104.5.4257184 10/14